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Articolo 2545 novies Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 27/03/2024]

Modificazioni dell'atto costitutivo

Dispositivo dell'art. 2545 novies Codice Civile

Alle deliberazioni che importano modificazioni dell'atto costitutivo si applica l'articolo 2436.

La fusione e la scissione di società cooperative sono disciplinate dal titolo V, capo X, sezione II e III(1).

Note

(1) Le norme di cui al presente articolo erano contenute nella formulazione degli artt. 2537 e 2538 in vigore prima della modifica disposta dal D. lgs. 17 gennaio 2003, n. 6.

Relazione al D.Lgs. 6/2003

(Relazione illustrativa del decreto legislativo recante: "Riforma organica della disciplina delle societā di capitali e societā cooperative, in attuazione della legge 3 ottobre 2001, n. 366.")

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