Alle deliberazioni che importano modificazioni dell'atto costitutivo si applica l'articolo 2436.
La fusione e la scissione di società cooperative sono disciplinate dal titolo V, capo X, sezione II e III(1).
Alle deliberazioni che importano modificazioni dell'atto costitutivo si applica l'articolo 2436.
La fusione e la scissione di società cooperative sono disciplinate dal titolo V, capo X, sezione II e III(1).
(Relazione illustrativa del decreto legislativo recante: "Riforma organica della disciplina delle societā di capitali e societā cooperative, in attuazione della legge 3 ottobre 2001, n. 366.")
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