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Articolo 2514 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 28/02/2023]

Requisiti delle cooperative a mutualitā prevalente

Dispositivo dell'art. 2514 Codice Civile

Le cooperative a mutualità prevalente devono prevedere nei propri statuti:

  1. a) il divieto di distribuire i dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;
  2. b) il divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;
  3. c) il divieto di distribuire le riserve fra i soci cooperatori;
  4. d) l'obbligo di devoluzione, in caso di scioglimento della società, dell'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

Le cooperative deliberano l'introduzione e la soppressione delle clausole di cui al comma precedente con le maggioranze previste per l'assemblea straordinaria.

Ratio Legis

La norma impone il requisito di non lucratività e contestuale limite alla remunerazione degli strumenti finanziari offerti ai socicooperatori, ottenendo di converso delle agevolazioni e incentivi di varia natura per la costituzione di tale tipologia di società.

Relazione al D.Lgs. 6/2003

(Relazione illustrativa del decreto legislativo recante: "Riforma organica della disciplina delle societā di capitali e societā cooperative, in attuazione della legge 3 ottobre 2001, n. 366.")

15 In questa norma sono previsti i requisiti di non lucratività imposti dalla legge delega con riferimento al d.p.r. n. 601 del 1973, che a sua volta rinvia alle previsioni della la c.d. legge Basevi di cui al D.L.C.P.S. 14 dicembre 1947, n. 1577). In aderenza allo spirito della legge delega, si è ritenuto di introdurre anche un limite alla remunerazione degli strumenti finanziari offerti ai soci cooperatori, per completare, con questo riferimento, il quadro di riferimento delle possibili "aspettative" lucrative coltivabili all'interno della cooperazione protetta.

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