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Articolo 2481 ter Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 27/03/2024]

Passaggio di riserve a capitale

Dispositivo dell'art. 2481 ter Codice Civile

La società può aumentare il capitale imputando ad esso le riserve e gli altri fondi iscritti in bilancio in quanto disponibili.

In questo caso la quota di partecipazione di ciascun socio resta immutata.

Ratio Legis

L'aumento gratuito del capitale è un'operazione che non dà luogo a nuovi conferimenti e non determina alcun incremento del patrimonio sociale.

Spiegazione dell'art. 2481 ter Codice Civile

L'aumento del capitale sociale è gratuito o nominale quando è realizzato mediante imputazione a capitale di riserve e fondi disponibili iscritti in bilancio. Quindi i valori devono essere già esistenti nel patrimonio sociale.
Le riserve e i fondi utilizzati ai fini dell'aumento gratuito restano assoggettati al vincolo di indisponibilità proprio del capitale sociale.
Dal punto di vista contabile, il passaggio delle riserve e dei fondi al capitale implica solo un trasferimento da un conto all'altro del passivo del bilancio (CAMPOBASSO).
L'aumento gratuito ha efficacia immediata e comporta un'immediata modifica dell'atto costitutivo, che può essere iscritta nel registro delle imprese.

I presupposti per poter procedere all'aumento gratuito del capitale sono i seguenti:
1) non è necessario che i conferimenti precedentemente dovuti siano liberati perché non c'è esecuzione ma ha efficacia immediata;
2) le poste da utilizzare devono essere iscritte in bilancio: le poste che non sono iscritte in bilancio devono prima essere accantonate a riserva dall'assemblea ordinaria. Secondo la giurisprudenza, inoltre, è necessario che venga redatta una situazione patrimoniale aggiornata prima di procedere all'aumento gratuito.

L'aumento gratuito non proporzionale si ritiene legittimo purché vi sia il consenso di tutti i soci.

Relazione al D.Lgs. 6/2003

(Relazione illustrativa del decreto legislativo recante: "Riforma organica della disciplina delle societā di capitali e societā cooperative, in attuazione della legge 3 ottobre 2001, n. 366.")

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