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Articolo 2396 octies Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 29/01/2026]

Riunioni dell'organo di controllo

Dispositivo dell'art. 2396 octies Codice Civile

(1)L'organo di controllo deve riunirsi almeno ogni novanta giorni. La riunione può svolgersi, se lo statuto lo consente indicandone le modalità, anche con mezzi di telecomunicazione.

Delle riunioni dell'organo di controllo deve redigersi verbale, che viene trascritto nel libro previsto dall'articolo 2421, primo comma, numero 5), e sottoscritto dagli intervenuti.

L'organo di controllo è regolarmente costituito con la presenza della maggioranza dei propri componenti e delibera a maggioranza assoluta dei presenti. Il componente dissenziente ha diritto di fare iscrivere a verbale i motivi del proprio dissenso.

Note

(1) Articolo introdotto dall'art. 9, comma 1, lettera u) del D.Lgs. 27 marzo 2026, n. 47.

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