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Articolo 2425 ter Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 07/03/2024]

Rendiconto finanziario

Dispositivo dell'art. 2425 ter Codice Civile

Dal rendiconto finanziario risultano, per l’esercizio a cui è riferito il bilancio e per quello precedente, l’ammontare e la composizione delle disponibilità liquide, all’inizio e alla fine dell’esercizio, ed i flussi finanziari dell’esercizio derivanti dall’attività operativa, da quella di investimento, da quella di finanziamento, ivi comprese, con autonoma indicazione, le operazioni con i soci(1).

Note

(1) Articolo inserito dall'art. 6 del D. Lgs. 18/08/2015 n. 139 e si applica ai bilanci relativi agli esercizi finanziari aventi inizio dal 1° gennaio 2016.

Ratio Legis

La presentazione del rendiconto finanziario migliora in modo significativo l'informativa sulla situazione finanziaria della società.

Spiegazione dell'art. 2425 ter Codice Civile

Il D. Lgs. 139 del 2015 ha introdotto l'obbligo di redazione del rendiconto finanziario che costituisce parte integrante del bilancio di esercizio.
Il rendiconto finanziario è un prospetto contabile che presenta le variazioni, positive o negative, delle disponibilità liquide avvenute in un determinato esercizio.
L'obbligo del rendiconto finanziario si estende a tutte le società di maggiori dimensioni. È prevista, infatti, la possibilità di non predisporre il documento in esame per le società che redigono il bilancio in forma abbreviata e per le micro imprese.
Il rendiconto finanziario fornisce informazioni per valutare la situazione finanziaria della società (compresa la liquidità e solvibilità) nell’esercizio di riferimento e la sua evoluzione negli esercizi successivi.
Nel rendiconto finanziario i singoli flussi finanziari sono presentati distintamente in una delle seguenti categorie:
a) attività operativa;
b) attività di investimento;
c) attività di finanziamento.
La forma di presentazione del rendiconto finanziario è di tipo scalare.
Per ogni flusso finanziario presentato nel rendiconto è indicato l’importo del flusso corrispondente dell’esercizio precedente. Se i flussi non sono comparabili, quelli relativi all’esercizio precedente sono adattati; la non comparabilità e l’adattamento, o l’impossibilità di questo, sono segnalati e commentati in calce al rendiconto finanziario.
Nel rendiconto finanziario sono indicati l’ammontare e la composizione delle disponibilità liquide, all’inizio e alla fine dell’esercizio.

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