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Articolo 2497 quinquies Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 27/03/2024]

Finanziamenti nell'attivitā di direzione e coordinamento

Dispositivo dell'art. 2497 quinquies Codice Civile

Ai finanziamenti effettuati a favore della società da chi esercita attività di direzione e coordinamento nei suoi confronti o da altri soggetti ad essa sottoposti si applica l'articolo 2467(1).

Note

(1) Gli artt. 2467 e 2497 quinquies, postergando in casi determinati il rimborso dei crediti dei soci della società, hanno introdotto una nuova disciplina di diritto sostanziale.

Ratio Legis

La disposizione in commento, unitamente all'art. 2467, esprime un chiaro disfavore dell'ordinamento verso operazioni mediante le quali i soci o, in caso di gruppi, la società del gruppo, apportino alla società risorse a titolo di capitale di debito, in luogo dell'esecuzione di un conferimento.

Spiegazione dell'art. 2497 quinquies Codice Civile

La norma assoggetta i finanziamenti infragruppo al regime di postergazione previsto per i finanziamenti concessi dai soci ai sensi dell'art. 2467. L’equiparazione si spiega per il fatto che anche in tali casi vi è la necessità di evitare che un soggetto apporti risorse a titolo di finanziamento, laddove le precarie condizioni della società eterodiretta (conosciute dalla capogruppo) esigerebbero l’effettuazione di un conferimento.

Si ritiene che i finanziamenti espressamente considerati dalla norma siano esclusivamente quelli concessi dalla società “madre” alle società “figlie”, oppure tra società “sorelle”, ma non quelli accordati da una società “figlia” alla società “madre”.

In tali casi, la soddisfazione del credito alla restituzione del finanziamento è postergata rispetto alla soddisfazione degli altri creditori, purché il finanziamento sia stato concesso:
  • in un momento di eccessivo squilibrio dell’indebitamento rispetto al patrimonio netto della società;
  • in circostanze che rendevano preferibile e più opportuno l’apporto di un conferimento.
Nonostante la norma sembri indicare due presupposti distinti, secondo la giurisprudenza il presupposto della postergazione sarebbe unitario e consisterebbe nel rischio d’insolvenza, da verificarsi sia con riferimento al momento della concessione del prestito, sia con riferimento al momento della restituzione.

La regola della postergazione implica l’inesigibilità del credito della società finanziatrice sino all’avvenuta soddisfazione di tutti gli altri creditori, nonché l’inefficacia dell’eventuale rimborso disposto dalla società, che potrà essere oggetto di revocatoria ordinaria, alla condizione che la situazione di crisi fosse conosciuta o conoscibile da quest'ultima e sussistesse al momento dell’erogazione del finanziamento e a quello della sua restituzione.

Va tuttavia notato che il Codice della Crisi è intervenuto sul punto mediante due disposizioni specifiche:
  1. l’art. 164 dispone la revocabilità del rimborso di un finanziamento concesso nel periodo antecedente l’anno che precede l’apertura della liquidazione giudiziale, purché il rimborso sia stato disposto dopo l’apertura della liquidazione o nell’anno precedente ad essa;
  2. l’art. 292 dispone che i finanziamenti concessi nell’anno antecedente l’apertura della liquidazione giudiziale o in seguito ad essa siano postergati e l’eventuale rimborso sia revocabile su istanza degli organi della procedura. Secondo una certa tesi, in tal caso, l’operatività del regime della postergazione e dell’obbligo di restituzione del capitale rimborsato prescinde dalla verifica dei presupposti di cui all’art. 2467. Inoltre, la norma riguarda espressamente anche i finanziamenti erogati da una società “figlia” alla società “madre”

Massime relative all'art. 2497 quinquies Codice Civile

Cass. civ. n. 16393/2007

La proposizione normativa contenuta nell'art. 2467 cod. civ. - secondo cui il rimborso dei finanziamenti dei soci a favore della societā č postergato rispetto alla soddisfazione degli altri creditori e, se avvenuto nell'anno precedente la dichiarazione di fallimento della societā, deve essere restituito - č applicabile, come reso evidente dal secondo comma della disposizione, non a ogni forma di finanziamento da parte dei soci, ma, esclusivamente, alla figura dei cosiddetti prestiti anomali o "sostitutivi del capitale" al fine di porre rimedio alle ipotesi di sottocapitalizzazione cosiddetta nominale. Pertanto, in caso di impugnazione della delibera assembleare di rimborso di finanziamenti ritenuti anomali nel senso appena chiarito, la parte impugnante deve provare che la deliberazione medesima sia stata adottata in presenza di un eccesso di indebitamento rispetto al patrimonio netto della societā, o di una situazione finanziaria in cui sarebbe stato ragionevole un conferimento, ovvero, in una fase in cui la societā, in reazione all'attivitā in concreto esercitata, aveva la necessitā delle risorse messe a disposizione dai socie finanziatori e non sarebbe stata in grado di rimborsarli.

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