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Articolo 2199 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 27/03/2024]

Indicazione dell'iscrizione

Dispositivo dell'art. 2199 Codice Civile

L'imprenditore deve indicare negli atti e nella corrispondenza, che si riferiscono all'impresa, il registro presso il quale è iscritto [2250].

Spiegazione dell'art. 2199 Codice Civile

L'obbligo previsto dalla norma sussiste solo in relazione agli atti ed alla corrispondenza che si riferiscano all'impresa.
Per atti si intendono anche quelli non negoziali, ma non gli annunci pubblicitari e le indeterminate comunicazioni al pubblico.

Se gli atti e la corrispondenza riguardano la sede secondaria, va indicato il registro delle imprese in cui è iscritta la sede secondaria, né sussiste un obbligo di indicare entrambi i registri, della sede principale e della sede secondaria.

Gli adempimenti previsti dalla norma hanno una mera funzione di pubblicità-notizia: essi sono estranei all'attuazione della pubblicità ex artt. 2188 e seguenti.

In caso di inadempimento non è prevista nessuna sanzione penale o amministrativa.

Per le società l'articolo di riferimento è il 2250.

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