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Articolo 2178 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 27/03/2024]

Accrescimenti, prodotti, utili e spese

Dispositivo dell'art. 2178 Codice Civile

Gli accrescimenti, i prodotti, gli utili e le spese si dividono tra le parti secondo le proporzioni stabilite [dalle norme corporative](1), dalla convenzione o dagli usi(2) [2170].

È nullo il patto per il quale il soccidario debba sopportare nella perdita una parte maggiore di quella spettantegli nel guadagno [2184, 2263, 2265].

Note

(1) Le norme corporative sono state abrogate, quali fonti di diritto, a seguito della soppressione dell'ordinamento corporativo disposta con R.D.L. 9 agosto 1943, n. 721.
(2) Alcune spese sono poste a carico del solo soccidario, altre a carico del solo soccidante. In particolare, tra le spese gravanti sul soccidario vi sono quelle relative alla manodopera necessaria per l'allevamento del bestiame, la lavorazione dei prodotti e il trasporto di questi ultimi nell'apposito deposito. Viceversa, le spese a carico del soccidante sono quelle riguardanti l'alimentazione del bestiame e le cure veterinarie.

Massime relative all'art. 2178 Codice Civile

Cass. civ. n. 24914/2013

L'attribuzione al soccidante di acconti, in contanti, prodotti o capi di bestiame, sull'accrescimento non altera la funzione economico-sociale del contratto di soccida, in quanto non pregiudica la successiva applicazione del criterio di prelevamento e di ripartizione degli utili stabilito dagli artt. 2178 e 2181 c.c., consentendo comunque alle parti di operare, al termine del contratto o del ciclo di accrescimento, la definitiva attribuzione delle quote di utili a ciascuno spettanti, nonché la ripartizione delle quote delle spese da ciascuno sostenute, così salvaguardando la struttura associativa qualificata dalla comunanza di scopo del rapporto.

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