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Articolo 2143 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 27/03/2024]

Mezzadria a tempo indeterminato

Dispositivo dell'art. 2143 Codice Civile

La mezzadria a tempo indeterminato s'intende convenuta per la durata di un anno agrario [salvo diverse disposizioni delle norme corporative](1), e si rinnova tacitamente di anno in anno, se non è stata comunicata disdetta almeno sei mesi prima della scadenza nei modi fissati [dalle norme corporative](1), dalla convenzione o dagli usi [1630, 2165, 2964].

Note

(1) Le norme corporative sono state abrogate, quali fonti di diritto, per effetto della soppressione dell'ordinamento corporativo, disposta R.D.L. 9 agosto 1943, n. 721.

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