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Articolo 2124 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 07/03/2024]

Certificato di lavoro

Dispositivo dell'art. 2124 Codice Civile

Se non è obbligatorio il libretto di lavoro, all'atto della cessazione del contratto, qualunque ne sia la causa, l'imprenditore deve rilasciare un certificato con l'indicazione del tempo durante il quale il prestatore di lavoro è stato occupato alle sue dipendenze e delle mansioni esercitate [2133, 2246].

Ratio Legis

La norma indica il contenuto obbligatorio del certificato di lavoro e, di conseguenza, esclude l'indicazione della causa della cessazione del rapporto.
Tale certificato sostituisce il libretto di lavoro, ove questo non sia obbligatorio a norma della L. 112/1935.
Scopo comune di entrambi i suddetti documenti è quello di fornire al lavoratore un quadro completo della sua carriera professionale al fine di reperire un nuovo impiego.

Massime relative all'art. 2124 Codice Civile

Cass. civ. n. 2627/2004

Il certificato di lavoro che, ai sensi dell'art. 2124 c.c., ove non sia obbligatorio il libretto di lavoro di cui all'art. 3 della legge n. 112 del 1935, l'imprenditore deve rilasciare all'atto della cessazione del rapporto di lavoro, qualunque ne sia la causa, indicandovi il tempo durante il quale il lavoratore è stato occupato alle sue dipendenze e le mansioni esercitate, sostituisce il predetto libretto — e, specularmente, può dallo stesso essere sostituito, — in quanto entrambi hanno la funzione di consentire al lavoratore di disporre di una documentazione sulla cessata attività lavorativa, e, più in generale, di offrire un quadro completo ed unitario della vita professionale del lavoratore, ai fini di regolarne e facilitarne il collocamento o di consentire gli opportuni controlli per quanto attiene all'assistenza professionale e sociale; ne consegue che ove il datore di lavoro abbia consegnato al lavoratore, all'atto della cessazione del rapporto, il libretto di lavoro, non ha alcun obbligo di rilasciare anche il certificato di lavoro.

Cass. civ. n. 9290/2000

Le annotazioni e le dichiarazioni contenute nel libretto di lavoro (istituito con finalità meramente burocratiche dalla legge 10 gennaio 1935 n. 112), aventi natura di scrittura privata e consistenti in dichiarazioni unilaterali del datore di lavoro, non valgono da sole a dimostrare con certezza la durata e il contenuto del rapporto di lavoro, pur potendo al riguardo costituire un valido indice presuntivo in concorso con altri idonei elementi; tali indicazioni perciò possono essere contrastate con ogni altro mezzo di prova e il giudice di merito può apprezzarle in rapporto alle altre risultanze istruttorie nell'ambito del suo potere di valutazione discrezionale della prova ex art. 116 c.p.c. (Fattispecie relativa ad azione di risarcimento danni per omissione contributiva; il giudice di merito, con la sentenza confermata dalla S.C., aveva rigettato la domanda tenuti presenti altri elementi probatori da cui si evinceva la mancanza di retribuzione, e quindi la presumibile sospensione del rapporto, nei periodi per i quali vi era scopertura contributiva).

Cass. civ. n. 8950/1991

Le annotazioni sul libretto di lavoro — aventi natura di scrittura privata e consistenti in attestazioni unilaterali del datore di lavoro — costituiscono, quanto meno, indice presuntivo della durata e del contenuto del rapporto di lavoro.

Cass. civ. n. 510/1988

Le indicazioni contenute nel libretto di lavoro — consistenti in attestazioni unilaterali del datore di lavoro — non valgono, da sole, a dimostrare con certezza la durata ed il contenuto del rapporto di lavoro subordinato, pur potendo al riguardo costituire un valido indice presuntivo in concorso con altri idonei elementi; esse, inoltre, ben possono essere contrastate con la prova testimoniale, in quanto il divieto sancito dall'art. 2722 c.c. è limitato alla prova contro documenti aventi valore di convenzione fra le parti.

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