Non risponde delle conseguenze del fatto dannoso chi non aveva la capacità d'intendere o di volere(1) al momento in cui lo ha commesso(2), a meno che lo stato d'incapacità derivi da sua colpa [2047; 87 c.p.](3).
Non risponde delle conseguenze del fatto dannoso chi non aveva la capacità d'intendere o di volere(1) al momento in cui lo ha commesso(2), a meno che lo stato d'incapacità derivi da sua colpa [2047; 87 c.p.](3).
(Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942)
Cass. civ. n. 16661/2017
In caso di azione risarcitoria per responsabilitā extracontrattuale proposta allegando l'imputabilitā dell'evento lesivo alla condotta dell'autore dell'illecito, qualificata da dolo o colpa, grava sul danneggiante l'onere di allegare e provare l'esistenza, al momento del fatto illecito, dello stato di incapacitā di intendere e di volere previsto dall'art. 2046 c.c., in quanto la imputabilitā non integra un elemento costituivo della fattispecie di responsabilitā aquiliana ma si pone come condizione soggettiva esimente della stessa.Cass. civ. n. 4332/1994
Quando un soggetto incapace di intendere e di volere, per minore etā o per altra causa, subisca un evento di danno, in conseguenza del fatto illecito altrui in concorso causale con il proprio fatto colposo, l'indagine deve essere limitata all'esistenza della causa concorrente alla produzione dell'evento dannoso, prescindendo dall'imputabilitā del fatto all'incapace e dalla responsabilitā di chi era tenuto a sorvegliarlo, ed il risarcimento al danneggiato incapace č dovuto dal terzo danneggiante solo nella misura in cui l'evento possa farsi risalire a colpa di lui, con l'esclusione della parte di danno ascrivibile al comportamento dello stesso danneggiato.Cass. civ. n. 5024/1993
L'art. 2046 c.c. esclude la responsabilitā civile del soggetto che ha contribuito a causare il fatto dannoso in condizione di incapacitā di intendere e di volere (e, perciō, senza colpa) ma non priva di rilevanza giuridica il contributo causale della condotta del predetto soggetto nella produzione dell'evento con la conseguenza che se, trattandosi di incidente stradale, il fatto č imputabile ad entrambi i conducenti dei veicoli coinvolti nello scontro, la prova della incapacitā di intendere e di volere di uno dei due conducenti esclude solo la responsabilitā di questo ma non anche la comparazione della valenza causale delle rispettive condotte di entrambi i conducenti, comportando la proporzionale riduzione del risarcimento, in ragione dell'entitā percentuale del contributo causale del comportamento, del conducente incapace, (art. 1226 c.c.), dovuto dall'altro conducente che risponde solo nei limiti dell'incidenza causale della sua condotta, sia nel caso in cui la colpa di questo sia stata in concreto accertata, sia in quello in cui la colpa debba essere, invece, presunta perché č mancata la prova liberatoria richiesta dall'art. 2054 c.c.Cass. civ. n. 11163/1990
In tema di imputabilitā del fatto dannoso opera un sistema autonomo rispetto a quello previsto dal legislatore in tema di imputabilitā del reato. In campo penale, infatti, č la legge stessa che fissa le cause che escludono l'imputabilitā, mentre, in campo civile, a norma dell'art. 2046 c.c., compete sempre al giudice accertare se, in base al vizio di mente, all'etā immatura o altra causa, esuli in concreto la capacitā di intendere e di volere. Tale accertamento, se correttamente e congruamente motivato, č incensurabile in sede di legittimitā.
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