Cassazione civile Sez. III sentenza n. 11163 del 19 novembre 1990

(1 massima)

(massima n. 1)

In tema di imputabilitā del fatto dannoso opera un sistema autonomo rispetto a quello previsto dal legislatore in tema di imputabilitā del reato. In campo penale, infatti, č la legge stessa che fissa le cause che escludono l'imputabilitā, mentre, in campo civile, a norma dell'art. 2046 c.c., compete sempre al giudice accertare se, in base al vizio di mente, all'etā immatura o altra causa, esuli in concreto la capacitā di intendere e di volere. Tale accertamento, se correttamente e congruamente motivato, č incensurabile in sede di legittimitā.

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