Cassazione civile Sez. I sentenza n. 1022 del 18 febbraio 1982

(1 massima)

(massima n. 1)

In tema di assicurazione contro gli infortuni, l'indagine, diretta a stabilire se il massimario fissato dalla polizza, come limite della prestazione dell'assicuratore in caso d'invaliditā, prescinda dal grado dell'invaliditā stessa, tanto da, essere integralmente dovuto anche in ipotesi d'invaliditā parziale, con danno pari o superiore al massimale medesimo, ovvero si riferisca solo all'invaliditā totale, sė da dover essere proporzionalmente ridotto in ipotesi d'invaliditā parziale, va condotta alla stregua dei patti contrattuali, ed a prescindere dalle disposizioni dell'art. 1907 c.c. sulla cosiddetta assicurazione parziale, le quali operano esclusivamente nel campo dell'assicurazione contro i danni.

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