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Articolo 1889 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 27/03/2024]

Polizze all'ordine e al portatore

Dispositivo dell'art. 1889 Codice Civile

Se la polizza di assicurazione è all'ordine o al portatore, il suo trasferimento importa trasferimento del credito verso l'assicuratore, con gli effetti della cessione [2011](1).

Tuttavia l'assicuratore è liberato se senza dolo o colpa grave adempie la prestazione nei confronti del giratario o del portatore della polizza, anche se questi non è l'assicurato [1992].

In caso di smarrimento, furto o distruzione della polizza all'ordine, si applicano le disposizioni relative all'ammortamento dei titoli all'ordine [187 disp. att.].

Note

(1) La polizza costituisce titolo di credito improprio (2002 c.c.) e la sua circolazione avviene secondo le norme dei titoli di credito quindi mediante girata, se è rilasciata all'ordine (2008 ss. c.c.), o mediante consegna, se rilasciata al portatore (2003 ss. c.c.).

Ratio Legis

Il trasferimento del diritto mediante trasferimento della polizza si spiega considerando che essa è un titolo di credito improprio: il portatore o giratario ha diritto alla prestazione ed il debitore che paga a questi senza dolo o colpa grave è liberato. Tale natura ne agevola la circolazione.

Spiegazione dell'art. 1889 Codice Civile

Storia e ragione dell’art. 1899

Le disposizioni dell'art. 1899 sull'inizio di efficacia e sulla durata del contratto di assicurazione non trovano precedenti nel vecchio codice.

I problemi che l'art. 1899 mira a risolvere sono sostanzialmente due :
a) Stabilire, salvo espressa convenzione contraria, l'inizio di efficacia del contratto, problema importante per i dubbi che possono sorgere in caso che si verifichi un sinistro contemporaneamente o subito dopo la conclusione del contratto;
b) Stabilire, con norma derogabile soltanto a favore dell'assicurato, un massimo di durata al contratto di assicurazione contro i danni, nonché dei limiti alla proroga tacita per evitare un vincolo troppo lungo all'assicurato, causato dalla usuale clausola di polizza di tacito rinnovo per uguale periodo, alla quale l'assicurato di rado sfugge perché lascia inavvertitamente decorrere il termine per la disdetta.


Dies a quo

L'inizio di efficacia del contratto (dies a quo) può coincidere teoricamente col momento di conclusione del contratto. Per stabilire però una maggiore certezza giuridica, il codice stabilisce the l'inizio di efficacia si abbia a partire dalle ore ventiquattro del giorno in cui viene concluso il contratto. In quale momento (e quindi in quale giorno) sia concluso il contratto (vedere spiegazione dell’ art. 1887 del c.c.).

La norma di legge è però derogabile. In pratica la deroga si può manifestare nei seguenti modi :
a) con lo stabilire un diverso momento fisso di inizio di efficacia (clausola frequente : ad es.: dalle ore 12 del giorno successivo a quello in cui è stato concluso il contratto) ;
b) con il subordinare l'inizio di efficacia alla firma del documento (polizza) o ad una prestazione dell'assicurato (pagamento del premio) o dell'assicuratore (consegna della polizza) successive alla conclusione del contratto. Questa ipotesi è da distinguere e la distinzione, facile concettualmente, non lo è sempre in pratica — da quella in cui alla firma del documento o alla prestazione dell'una o dell'altra parte è subordinata la conclusione stessa del contratto ;
c) con il subordinare l'inizio di efficacia all'esposizione delle persone o degli interessi assicurati al rischio, quando questa avverrà in un momento posteriore alla conclusione del contratto (ad es. la nave assicurata a viaggio salperà in un momento successivo ; il film il cui negativo viene assicurato verrà iniziato in un momento successivo ecc.).
Dal dies a quo sorge effettivamente il sinallagma assicurativo.


Dies ad quem

Il termine finale (dies ad quern) scade secondo il codice , e sempre che non intervengano cause di estinzione anticipate dal rapporto, alle ore ventiquattro dell'ultimo giorno della durata stabilita nel contratto. Anche per questo termine è ammessa deroga convenzionale. Allo scadere del termine cessa il sinallagma assicurativo.

Nelle assic. in abbonamento pere di solito per clausola espressa allo scadere del termine si estingue it potere c. d. riproduttivo del rapporto fondamentale dell’abbonamento, mentre i singoli rapporti, in forza di quelli già sorti, continueranno la loro vita fino alla loro naturale o anticipata estinzione.


Limiti legali alla durata del contratto

In conformità ad un principio generale in tema di contratti, derogato soltanto in tema di locazione (art. 1573 del c.c.), il codice non stabilisce un limite di durata al contratto di assicurazione:
a) un limite manca del tutto per le assicur. sulla vita, le quali, dipendendo normalmente (salvo le temporanee) dalla durata della vita "umana, trovano in questa il loro limite massimo naturale;
b) un limite relativo è invece posto per le assic. contro i darmi allo scopo di non vincolare troppo a lungo le parti, e specialmente l'assicurato, al contratto. La legge fissa tale limite in dieci anni: ma non si tratta di un limite assoluto come nella locazione, la quale quando eccede i trenta anni viene de iure ridotta dell'eccedenza (art. 1573 del c.c.), bensì di un limite relativo, nel senso che, decorso il decennio, ciascuna delle parti può recedere dal contratto con un termine di preavviso di sei mesi. Tale potere di recesso non può essere comunque derogato dalla volontà delle parti.

Sempre allo stesso scopo di evitare un vincolo troppo lungo mediante una proroga tacita per uguale periodo, il codice permette, qualunque sia la durata del contratto, la proroga tacita, ma ciascuna proroga tacita non può eccedere i due anni. Tale norma può essere derogabile soltanto a favore dell'assicurato : cioè mediante l'esclusione convenzionale della proroga tacita, ovvero l'abbreviazione del suo termine.

Relazione al Codice Civile

(Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942)

749 Il contratto di assicurazione si forma sulla base di una proposta sottoscritta dall'assicurato, sperso sollecitata e redatta dagli agenti dell'imprenditore. L'assicuratore però, ricevuta la proposta, suole svolgere complesse o costose indagini per apprezzare la convenienza del rischio. Di fronte a ciò il proponente è tenuto a una maggiore serietà di determinazione (argomento dall'art. 1337 del c.c.); il che si risolve nel considerare la proposta come irrevocabile per tutto il tempo che il codice stabilisce (art. 1887 del c.c.), e che è quello strettamente necessario al compimento dello indagini sull'entità del rischio. Il contratto di assicurazione, anche secondo il nuovo codice richiede lo scritto ad probationern (art. 1888 del c.c., primo comma, in relazione all'art. 2745 del c.c.). Le polizze di assicurazione possono essere emesse cosi all'ordine come al portatore (art. 1889 del c.c.); ma esse non sono considerate come titoli di credito, parche i diritti che rappresentano non si scorporano dal rapporto giuridico da cui nascono, e quindi trovano sempre il loro contenuto nel rapporto medesimo. La creazione di polizze all'ordine o al portatore ha la scopo di consentire la cessione del credito verso l'assicuratore (art. 1889, primo comma), di attribuire al possessore una legittimazione all'esazione del credito cedutogli secondo le norme che valgono per i titoli di credito (art. 1889, secondo comma), di consentire la cessione del contratto con la sola trasmissione della polizza nel caso di alienazione della cosa assicurata (art. 1918 del c.c., quinto comma).

Massime relative all'art. 1889 Codice Civile

Cass. civ. n. 5535/1994

Con riguardo a contratto di assicurazione della responsabilità civile del proprietario di un fabbricato, la clausola di polizza, la quale delimiti l'obbligazione dell'assicuratore in relazione al valore dell'immobile, implicando una riduzione proporzionale dell'obbligazione medesima in caso di inferiorità di tale valore rispetto a quello effettivo alla data dell'evento, configura legittima espressione dell'autonomia negoziale e non abbisogna di specifica approvazione scritta, vertendosi in tema di patto inerente all'individuazione e quantificazione del rischio assicurato.

Cass. civ. n. 3728/1994

L'inquadramento tra i titoli impropri della polizza di assicurazione contro i danni emessa all'ordine di un terzo, comporta che il trasferimento della polizza può avvenire indipendentemente dalla notifica del trasferimento (ex art. 1264 c.c.) all'assicuratore, tuttavia il richiedente l'indennità di assicurazione deve fornire la dimostrazione della qualità di cessionario della polizza e conseguentemente anche l'assicuratore, che agisce nei confronti del danneggiante in surrogazione dell'assicurato, deve fornire la dimostrazione di aver pagato l'indennità a colui che si presentava come legittimo possessore della polizza di assicurazione.

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