Cassazione civile Sez. I ordinanza n. 7721 del 16 marzo 2023

(1 massima)

(massima n. 1)

Nelle controversie aventi a oggetto la domanda di ripetizione di indebito conseguente alla declaratoria di nullitą delle clausole contrattuali e delle prassi bancarie contrarie a norme imperative e inderogabili, la ricerca dei versamenti di natura solutoria deve essere preceduta dall'individuazione e dalla successiva cancellazione dal saldo di tutte le competenze illegittime applicate dalla banca e dichiarate nulle dal giudice di merito, di talché il "dies a quo" della prescrizione dell'azione inizia a decorrere soltanto per quella parte delle rimesse sul conto corrente eccedenti il limite dell'affidamento determinato dopo aver rettificato il saldo.

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