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Articolo 1826 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 31/01/2024]

Spese e diritti di commissione

Dispositivo dell'art. 1826 Codice Civile

L'esistenza del conto corrente non esclude i diritti di commissione(1) e il rimborso delle spese per le operazioni che danno luogo alle rimesse(2). Tali diritti sono inclusi nel conto, salvo convenzione contraria [1857].

Note

(1) Si tratta dei compensi dovuti per servizi accessori.
(2) Ad esempio, le operazioni sostenute per la riscossione di un credito verso terzi annotato con la clausola "salvo incasso" (1829 c.c.).

Ratio Legis

La norma si spiega se si considera che le singole rimesse costituiscono sempre rapporti giuridici che dipendono da un dato titolo.

Spiegazione dell'art. 1826 Codice Civile

Diritti di commissione e rimborso spese

Niente di particolarmente notevole presenta questo articolo, che e per altro la ripetizione della norma dell'art. 346 cod. di comm. del 1882.

La disposizione attuale presenta solo una precisazione a proposito della possibilità di esclusione dei diritti di commissione e del rimborso delle spese in seguito ad esplicita convenzione delle parti: è inutile dilungarsi a commentare qui una norma chiara e sulla quale, tolte alcune oscillazioni iniziali in dottrina, ormai regna perfetta armonia nella pratica e nella teoria.

Naturalmente, anche di fronte a questa norma continua a valere l'osservazione concorde della nostra dottrina, che l'immissione di rimesse nel conto corrente non implica di per sè il pagamento di un diritto di commissione. Il diritto ad avere la commissione, cosi come il rimborso delle spese, deve risultare connesso alla rimessa e derivare dalla operazione o dall'affare dal quale il credito rimesso deriva.

La seconda parte della norma può in un certo qual modo essere considerata superflua, dato che, anche secondo la passata legislazione, la dottrina e la pratica ammettevano, pur senza bisogno di una espressa disposizione della legge, come perfettamente normale la possibilità per le parti di escludere dalle partite immesse sul conto ogni diritto di commissione, come quella di limitare il diritto di commissione, oppure di computarlo a diversa percentuale.

Si ritiene infine che l' esclusione dei diritti di commissione o del rimborso delle spese, oltre che da convenzione contraria, possa derivare dall'uso contrattuale, oppure dall'uso riferito al genere degli affari particolari dai quali derivano i crediti rimessi nel conto.
Diritti di commissione e rimborso spese

Niente di particolarmente notevole presenta questo articolo, che e per altro la ripetizione della norma dell'art. 346 cod. di comm. del 1882.

La disposizione attuale presenta solo una precisazione a proposito della possibilità di esclusione dei diritti di commissione e del rimborso delle spese in seguito ad esplicita convenzione delle parti: è inutile dilungarsi a commentare qui una norma chiara e sulla quale, tolte alcune oscillazioni iniziali in dottrina, ormai regna perfetta armonia nella pratica e nella teoria.

Naturalmente, anche di fronte a questa norma continua a valere l'osservazione concorde della nostra dottrina, che l'immissione di rimesse nel conto corrente non implica di per sè il pagamento di un diritto di commissione. Il diritto ad avere la commissione, cosi come il rimborso delle spese, deve risultare connesso alla rimessa e derivare dalla operazione o dall'affare dal quale il credito rimesso deriva.

La seconda parte della norma può in un certo qual modo essere considerata superflua, dato che, anche secondo la passata legislazione, la dottrina e la pratica ammettevano, pur senza bisogno di una espressa disposizione della legge, come perfettamente normale la possibilità per le parti di escludere dalle partite immesse sul conto ogni diritto di commissione, come quella di limitare il diritto di commissione, oppure di computarlo a diversa percentuale.

Si ritiene infine che l' esclusione dei diritti di commissione o del rimborso delle spese, oltre che da convenzione contraria, possa derivare dall'uso contrattuale, oppure dall'uso riferito al genere degli affari particolari dai quali derivano i crediti rimessi nel conto.

Relazione al Codice Civile

(Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942)

Massime relative all'art. 1826 Codice Civile

Cass. civ. n. 35979/2022

Nei rapporti di conto corrente bancario, il correntista che agisca in giudizio per la ripetizione di danaro, che afferma essere stato indebitamente corrisposto all'istituto di credito nel corso dell'intera durata del rapporto - sul presupposto di dedotte nullitā di clausole del contratto di conto corrente o per addebiti non previsti in contratto - č onerato della prova degli avvenuti pagamenti e della mancanza di una valida "causa debendi" mediante deposito degli estratti periodici di tale conto corrente, riferiti all'intera durata del rapporto, con la conseguenza che, qualora egli depositi solo alcuni di essi, da un lato non adempie a detto onere per la parte di rapporto non documentata e, dall'altro, tale omissione non costituisce fatto impediente il sollecitato accertamento giudiziale del dare e dell'avere fra le parti, a partire dal primo saldo dal cliente documentalmente riscontrato.

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