Cassazione civile Sez. I sentenza n. 2055 del 22 giugno 1972

(3 massime)

(massima n. 1)

Agli effetti della compensazione legale, la inesigibilitā del credito per indeterminatezza del soggetto legittimato a richiederne il pagamento, viene meno retroattivamente dal momento in cui ex post si accerti la titolaritā soggettiva di tale legittimazione.

(massima n. 2)

Il sequestro giudiziale penale di un credito rende questo inesigibile fino al sopravvenire dell'ordine del giudice che ne consenta l'esazione ad un determinato soggetto.

(massima n. 3)

Nello schema del mutuo il termine di adempimento presenta un carattere di essenzialitā strutturale, che difetta in altre obbligazioni; pertanto, qualora il termine per la restituzione, non essendo stato fissato dalle parti, sia stabilito dal giudice (art. 1817 c.c.), la sentenza non č costitutiva, ma, esplicativa di un termine, che č giā implicito nella convenzione. Nel mutuo senza prefissione del termine č, pertanto, applicabile il principio secondo il quale č superflua la fissazione giudiziale del termine per l'adempimento quando il debitore č insolvente ed, in tal caso, il creditore č abilitato ad esigere immediatamente la prestazione.

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