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Articolo 1785 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 31/01/2024]

Limiti della responsabilità

Dispositivo dell'art. 1785 Codice Civile

(1)L'albergatore non è responsabile quando il deterioramento, la distruzione o la sottrazione siano dovuti:

  1. 1) al cliente, alle persone che l'accompagnano, che sono al suo servizio o che gli rendono visita;
  2. 2) a forza maggiore(2);
  3. 3) alla natura della cosa(3).

Note

(1) Tale articolo è stato così sostituito dall'art. 3, L. 10 giugno 1978, n. 316, adottata a ratifica ed esecuzione della convenzione europea sulla responsabilità degli albergatori, firmata a Parigi il 17 dicembre 1962.
(2) Tale potrebbe essere considerata, ad esempio, la rapina se il depositario dimostrasse di aver adottato tutte le cautele necessarie ad evitarla.
(3) In applicazione del principio dell'onere della prova (2697 c.c.) il depositario è chiamato a dimostrare l'esistenza di uno di tali fatti che escludono la responsabilità.

Ratio Legis

La norma esclude la responsabilità dell'albergatore solo in specifiche e ristrette ipotesi, con ciò volendo prevedere a suo carico una responsabilità secondo alcuni solo aggravata, secondo altri addirittura oggettiva.

Relazione al Codice Civile

(Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942)

Massime relative all'art. 1785 Codice Civile

Cass. civ. n. 6048/2010

Nell'ipotesi in cui un cliente consegni le chiavi di un autoveicolo al vetturiere dell'albergo dove alloggia, con tale atto, che integra l'affidamento del veicolo e non la presa in consegna delle chiavi e dell'autoveicolo a titolo di cortesia, si perfeziona un ordinario contratto di deposito, dal quale scaturiscono le relative obbligazioni a carico delle parti del rapporto, ed al quale non si applica la disciplina del deposito alberghiero, per effetto dell'esclusione dei veicoli di cui all'art. 1785-quinquies cod. civ.

Cass. civ. n. 10493/2009

L'albergatore risponde, ai sensi dell'art. 1785 bis c.c., del furto di un oggetto di valore sottratto dalla camera del cliente, qualora il furto si verifichi nelle ore di indisponibilità del servizio di custodia gestito dall'albergatore stesso, e non sia stata assicurata una adeguata sorveglianza dei locali e delle chiavi delle camere. Per liberarsi da tale responsabilità, l'albergatore ha l'onere di provare che la prevenzione del furto avrebbe, richiesto l'adozione di misure dal costo sproporzionato ed inesigibile in rapporto alla natura ed al prezzo delle prestazioni alberghiere fornite al cliente, nonché in relazione al rischio concreto del verificarsi di eventi del genere.

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