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Articolo 1778 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 31/01/2024]

Cosa proveniente da reato

Dispositivo dell'art. 1778 Codice Civile

Il depositario, se scopre che la cosa proviene da un reato e gli è nota la persona alla quale è stata sottratta, deve denunziarle il deposito fatto presso di sé(1).

Il depositario è liberato se restituisce la cosa al depositante decorsi dieci giorni dalla denunzia senza che gli sia stata notificata opposizione [2906](2).

Note

(1) L'obbligo di denuncia sorge solo se il depositario è sicuro della provenienza delittuosa, non se nutre solo un sospetto. Si noti che la ricezione di beni di derivazione illecita è idonea a configurare anche il reato di ricettazione se ne ricorrono anche gli altri presupposti costitutivi (v. 648 c.p.).
(2) Se, invece, la restituzione è fatta prima di tale termine il depositario non è liberato dalla propria obbligazione e può essere chiamato a risarcire il danno (1223 ss. c.c.) al soggetto cui la cosa è stata sottratta.

Ratio Legis

La norma contempera due esigenze. Al comma 1 quella del soggetto cui il bene sia stato sottratto e che non sappia dove esso si trovi. Al comma 2, quella del depositario di non dover attendere l'esito di un eventuale giudizio per poter restituire la cosa stessa.

Spiegazione dell'art. 1778 Codice Civile

Provenienza illegittima della res deposita

La scienza del depositario, che nessun diritto vanti il depositante sulla res deposita e che questa appartenga invece ad un terzo, non assume, alcuna rilevanza: il depositario non è obbligato ad avvertire il terzo, né tanto meno legittimato a rifiutare la restituzione al depositante. In una sola ipotesi la scienza della condizione giuridica della cosa produce conseguenze del genere: quando sia conoscenza della provenienza della cosa da un reato, ed il depositante conosca la vittima di esso. In tal caso il depositario deve, evidentemente sotto pena del risarcimento del danno, denunciare a quest'ultima il deposito ed astenersi dalla restituzione al depositante per lo spazio di dieci giorni (liberi: cfr. articoli 1187 e 2963) dalla fatta denuncia; decorso il quale, senza che il terzo abbia instaurato l'azione giudiziaria con gli effetti di cui al cpv. dell'art. 1777, la cosa deve essere restituita al depositante che ne abbia fatta richiesta, senza ulteriore responsabilità del depositario verso il derubato.

Questa disposizione dell'art. 1778 è fondata su ragioni di ordine pubblico, alle quali tuttavia riconosce una ben limitata virtù derogatoria dell'efficacia contrattuale del deposito, infatti né il depositario può senz'altro restituire la cosa al derubato, né rifiutare definitivamente la restituzione al depositante, anche se questi è l'autore del reato. Egli deve soltanto eccitare l'azione giuridica dell'avente diritto e sospendere la restituzione per un breve termine, ritenuto congruo all'inizio dell'azione medesima. In sede di lavori preparatori era stato proposto, come più adeguato alla tutela dell'ordine pubblico, di escludere in ogni caso la restituzione al depositante, dichiarandosi invece espressamente obbligato il depositario, oltre che alla denuncia del deposito, a denunciare il reato ai sensi dell'art. 709 cod. pen., e ad astenersi dalla restituzione al depositante. Ma, anzitutto, la piena deroga all'obbligo di restituzione sarebbe stata giustificata solo nell'ipotesi in cui autore del reato fosse lo stesso depositante, giacché, in diversa ipotesi, può ben darsi che la posizione giuridica di questi sia assolutamente inattaccabile, giusta i principi sul possesso di buona fede (art. 1153 segg.); mentre, d'altra parte, non è probabile che il depositario si procuri la conoscenza dell'esatta situazione. Inoltre, e sopratutto, si è ritenuto di tener ferma l'efficacia del contratto tra le parti, e il punto di vista così prevalso non sembra criticabile, trattandosi qui di disciplinare gli effetti del contratto, mentre le esigenze d'ordine pubblico sono sufficientemente garantite dall'obbligo di denuncia al soggetto passivo del reato, il quale di regola provvederà in via civile a paralizzare l'azione contrattuale del depositante, nonché dalla concorrente applicazione delle norme del codice penale.

La fattispecie della norma in esame si verifica quando il depositario abbia l'obiettiva certezza della provenienza delittuosa della cosa; egli incorre pertanto in responsabilità contrattuale se, previa denuncia, sospenda la restituzione, in base a una convinzione personale, che risulti successivamente infondata. A giustificare la restituzione, decorso il termine di legge, basta il fatto obiettivo dell'inazione dell'intimato, essendo estraneo il depositario alle ragioni che l'abbiano determinata.

La questione, è stata risolta affermativamente in sede normativa, mediante la sostituzione all'espressione "cose rubate" di quella "provenienti da reato" comprensiva, insieme ad altre figure criminose (cfr. artt. 314 segg., 627, 629, 640, 646 cod. pen.), anche del reato di appropriazione di cose smarrite (art. 647). È poi ovvio che, se il depositario accetti il deposito conoscendo la provenienza della cosa da reato, incorre nel delitto di ricettazione (art. 648), o in contravvenzione ai sensi del successivo art. 712 del codice penale, secondo i casi.

Relazione al Codice Civile

(Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942)

729 E' tradizionale il principio secondo il quale il depositario deve restituire la cosa al depositante. Di esso, in conformità del codice del 1865 o della tradizione storica, si è conservata (art. 1778 del c.c.), nell'interesse del depositario, la rigida applicazione, nonostante qualche dubbio sollevato al riguardo, anche quando il depositario venga a conoscenza che la cosa proviene da un reato e gli sia nota la persona a cui è stata sottratta, qualora questa, dopo la denunzia fattale del depositario, non faccia opposizione entro brevi termine. Per il caso in cui il depositario sia convenuto in giudizio da chi pretenda la proprietà od altro diritto sulla cosa, in analogia a quanto si è stabilito per la locazione (art. 1586 del c.c.), si è imposto al depositario l'obbligo di denunziare la lite al depositante; il depositario può ottenere la sua estromissione mediante la laudatio auctoris e può liberarsi dall'obbligo di restituire, depositando la cosa nei modi stabiliti dal giudice (art. 1777 del c.c., secondo comma). Dal principio che normalmente il deposito si effettua nell'interesse del depositante, deriva la regola, contenuta nell'art. 1860 cod. civ. del 1865 e ripetuta nell'art. 1771, che il depositarlo deve restituire la cosa quando il depositante la richieda. Due eccezioni peraltro sono state poste a tale regola. Una, già sostanzialmente preveduta nell'art. 1860, secondo comma, del codice del 1865, è nel senso che il depositario può costringere il depositante a riprendersi la cosa anche prima del tempo che lo stesso depositante potrebbe ritenere di suo interesse circa la durata del deposito, salva l'esistenza di un termine a favore del depositante. L'altra, nuova, è nel senso che il depositante non possa chiedere la restituzione ad libitum quando è stato convenuto un termine nell'interesse del depositario; questo termine è largamente applicato nella pratica relativa ai depositi vincolati ma può riferirsi ad ogni tipo di deposito, se per l'entità o per la modalità del pagamento del compenso, o in rapporto alle spese che il depositario sostiene, questi abbia convenuto un termine a suo favore. Più persone possono aver diritto alla restituzione, o perché più sono i depositanti (art. 1772 del c.c., primo comma), o perché all'unico depositante succedono più eredi (art. 1772, secondo comma). Il codice del 1865 prevedeva solo questa seconda ipotesi, in una disciplina sostanzialmente riprodotta nel codice nuovo si è considerato che, quando vi è una pluralità di depositanti, si profila il loro interesse alla restituzione della cosa nella sua integralità e non per parti, per quanto oggetto del contratto sia una cosa divisibile; i depositanti devono quindi accordarsi circa le modalità della restituzione, altrimenti le modalità stesse saranno stabilite dall'autorità giudiziaria, su istanza di alcuno degli interessati. Diverso è il caso che si tratti di più depositari, perché allora non è necessario che il depositante debba perseguirli tutti per ottenere la restituzione. Basta quindi che egli si rivolga contro colui o coloro che detengono la cosa, mentre gli eventuali diritti degli altri depositari sono salvaguardati dall'obbligo, imposto al detentore o ai detentori, di dare pronta notizia, agli altri depositari, della domanda di restituzione (art. 1772, terzo comma). Infine, se il deposito è stato eseguito nell'interesse di un terzo che abbia aderito al rapporto, la cosa depositata non può essere restituita al depositante senza il consenso del terzo (art. 1773 del c.c.).

Relazione al Libro delle Obbligazioni

(Relazione del Guardasigilli al Progetto Ministeriale - Libro delle Obbligazioni 1941)

1778 Nel successivo art. 646 ho disciplinato in modo conforme al progetto del 1936 le conseguenze del furto della cosa depositata: ho però chiarito che il reclamo cui accenna il progetto medesimo, e a cui accennava pure il codice, implica formale proposizione di azione giudiziaria.

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