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Articolo 1680 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 31/01/2024]

Limiti di applicabilità delle norme

Dispositivo dell'art. 1680 Codice Civile

Le disposizioni di questo capo si applicano anche ai trasporti per via d'acqua o per via d'aria e a quelli ferroviari e postali, in quanto non siano derogate dal codice della navigazione e dalle leggi speciali.

Ratio Legis

A prescindere dal mezzo con il quale viene effettuato il trasporto, si applica la disciplina generale (1678 ss. c.c.) per analogia, salvo che sussistano norme speciali che sono destinate, per loro natura, a prevalere su quelle generali.

Spiegazione dell'art. 1680 Codice Civile

Sistema legislativo

L'art. 1680 precisa la posizione sistematica della disciplina del contratto di trasporto data dal codice rispetto alla legislazione speciale. Il codice civile, dando nel capo VIII la disciplina del contratto di trasporto, non intende invadere il campo della legislazione speciale, ma non intende d'altra parte abdicare alla sua autorità di legge generale. In questo senso le norme del capo VIII si applicano non solo ai trasporti terrestri, ma anche ai trasporti per via d'acqua e per via d'aria, in quanto non siano derogate dal codice della navigazione (articoli 373-445 ; articoli 912-936) e, nell'orbita dei trasporti terrestri, si applicano anche ai trasporti ferroviari e postali, in quanto non siano derogate dalla legislazione speciale ferroviaria.

Relazione al Codice Civile

(Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942)

Massime relative all'art. 1680 Codice Civile

Cass. civ. n. 9312/2015

In materia di responsabilità dell'amministrazione ferroviaria, il danno alla persona del viaggiatore da ritardi o interruzioni è risarcibile - in deroga all'art. 1681 cod. civ. (ed in forza di quanto previsto dal precedente art. 1680) - alle condizioni stabilite dall'art. 11, paragrafo quarto, del r.d.l. 11 ottobre 1934, n 1948, convertito nella legge 4 aprile 1935, n. 911, norma ancora oggi applicabile in forza di quanto stabilito dall'art. 3, comma 1-bis, lett. e), del d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito in legge 18 febbraio 2009, n. 9, e dal d.lgs. 1° dicembre 2009, n. 179. Ne consegue che il risarcimento - limitato al danno derivato al viaggiatore dal ritardo, dalla soppressione del treno, da mancata coincidenza o da interruzioni del servizio - deve avvenire alle condizioni previste dagli artt. 9 e 10 del medesimo r.d.l. n. 1948 del 1934, e, dunque, mediante diritto di valersi di un treno successivo per l'effettuazione o la prosecuzione del viaggio o attraverso il rimborso del prezzo corrisposto.

Cass. civ. n. 13253/2006

In tema di trasporto marittimo, dalla complessiva ricognizione delle definizioni poste nell'art. I e delle norme previste negli artt. II e III della Convenzione internazionale per l'unificazione di alcune regole in materia di polizza di carico, firmata a Bruxelles il 25 agosto 1924 e modificata dai Protocolli del 1968 e del 1979 (complesso normativo denominato comunemente Regole dell'Aja-Visby), si evince che l'oggetto di disciplina di tale Convenzione è il trasporto per mare, per tale intendendosi un rapporto contrattuale che comprende come momento iniziale le attività preliminari al carico delle merci per come regolate nell'art. III (cosiddetta operazione di caricazione) e come momento finale quelle che si concretano nella cosiddetta scaricazione, cioè nello scarico nel porto di arrivo e nella consegna ivi della merce senza soluzione di continuità, ovvero con una soluzione temporale di continuità fra scarico e consegna, ma senza che abbia luogo, dopo lo scarico, lo svolgimento di un'attività ulteriore di trasporto rispetto al trasporto per mare, che non sia quella esclusivamente funzionale ad una consegna, sempre nel porto di scarico, differita nel tempo rispetto allo scarico dalla nave e concretantesi, pertanto, solo nella custodia (a cura diretta o a cura indiretta del vettore) nello stesso luogo (costituito appunto dal porto di scarico), e, quindi, con esclusione di un trasporto via terra in un luogo diverso dal porto stesso. Ne consegue che, in difetto di accordo convenzionale delle parti estensivo dell'applicazione della Convenzione, ammesso dall'art. VII della stessa, deve escludersi che un contratto di trasporto che preveda, oltre ad un tratto compreso fra la caricazione e scaricazione così intese, tratti di trasporto anteriori o successivi, possa ritenersi regolato dalla Convenzione (in particolare quanto alle limitazioni di responsabilità) e deve ritenersi che il problema di individuazione della disciplina applicabile non sia risolvibile sulla base del principio di qualificazione del rapporto secondo il criterio cosiddetto della prevalenza, in quanto l'applicazione di tale criterio si concreterebbe in un allargamento della regolamentazione sovranazionale al di fuori di quanto essa prevede (che deve reputarsi di stretta interpretazione, comportando una sovrapposizione al diritto interno, che l'Ordinamento tollera solo per via pattizia diretta), ma debba essere risolto sulla base del cosiddetto criterio della combinazione delle discipline, di modo che il rapporto resta soggetto alla disciplina della Convenzione soltanto per la tratta compresa fra le dette operazioni e resta, invece, regolato dalla disciplina applicabile al tipo di trasporto, diverso da quello marittimo, per le fasi anteriori e successive. (Sulla base di tale principio la Suprema Corte ha ritenuto che correttamente il giudice di merito avesse escluso l'applicazione del limite di responsabilità di cui all'art. IV, paragrafo V, della Convenzione in un caso in cui il danno alla merce trasportata si era verificato in un luogo esterno all'ambito portuale, dove il container che la conteneva era stato trasportato dal vettore ed ivi custodito in attesa della consegna all'avente diritto).

Cass. civ. n. 2898/2005

Il trasporto multimodale di cose per via marittima e terrestre, anche quando sia caratterizzato dalla assoluta prevalenza del tratto marittimo, non rientra nell'ambito della normativa speciale prevista dalla convenzione di Bruxelles 25 agosto 1924 sulla polizza di carico, riguardante il solo contratto che si svolge esclusivamente per via marittima, ma rimane regolato dalla disciplina del c.c.

Cass. civ. n. 15329/2000

In mancanza di disposizioni speciali l'art. 1680 c.c. rende applicabile ad ogni tipo di contratto di trasporto anche l'art. 2951 c.c. concernente la prescrizione dei diritti derivanti dal medesimo contratto.

Cass. civ. n. 3168/1981

In forza dell'art. 1680 c.c., le azioni dell'amministrazione postale contro gli utenti dei servizi di trasporto e distribuzione delle corrispondenze e dei pacchi (nella specie: per ottenere il pagamento della differenza rispetto alla tassa ordinaria, sul presupposto della non spettanza della tariffa ridotta in precedenza concessa per le spedizioni di un periodico) sono soggette alla prescrizione annuale stabilita per i diritti derivanti dal contratto di trasporto dall'ari. 2951 c.c., non derogato, per tali azioni, dal codice postale, il quale detta particolari modalità solo per le azioni dell'utente contro l'amministrazione, subordinandone l'esercizio al preventivo esperimento, entro un termine di decadenza, del procedimento amministrativo e prevedendo uno speciale termine di prescrizione di tre anni (artt. 27 del R.D. 27 febbraio 1936, n. 645 e 20 del D.P.R. 29 marzo 1973, n. 156). Detta prescrizione ex art. 2951 citato opera anche per i diritti correlativi al trasporto ed al recapito a domicilio degli effetti spediti, trattandosi di attività pure essa consistente in un trasporto (dall'ufficio postale al domicilio in indirizzo) ed attinente alla consegna della cosa trasportata, cioè ad un elemento del contratto di trasporto.

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