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Articolo 1679 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 27/03/2024]

Pubblici servizi di linea

Dispositivo dell'art. 1679 Codice Civile

Coloro [2951 comma 4] che per concessione amministrativa esercitano servizi di linea per il trasporto [1678] di persone o di cose sono obbligati a accettare le richieste(1) di trasporto che siano compatibili con i mezzi ordinari dell'impresa, secondo le condizioni generali stabilite o autorizzate nell'atto di concessione e rese note al pubblico.

I trasporti devono eseguirsi secondo l'ordine delle richieste, in caso di più richieste simultanee, deve essere preferita quella di percorso maggiore.

Se le condizioni generali ammettono speciali concessioni, il vettore è obbligato ad applicarle a parità di condizioni a chiunque ne faccia richiesta.

Salve le speciali concessioni ammesse dalle condizioni generali, qualunque deroga alle medesime è nulla, e alla clausola difforme è sostituita [1339] la norma delle condizioni generali.

Note

(1) La norma prevede l'obbligo di contrarre con chiunque ne faccia richiesta (v. 2597 c.c.) in deroga alla generale libertà di contrarre (1322 c.c.) e quello di rispettare, con tutti gli stipulanti, la parità di trattamento.

Ratio Legis

Il legislatore considera il trasporto come un servizio pubblico essenziale e, pertanto, detta norme volte a garantire che chiunque possa fruirne.

Spiegazione dell'art. 1679 Codice Civile

Pubblici servizi di linea

Le disposizioni date dall'art. 1679 generalizzano a tutti i pubblici servizi di linea i principi dell'obbligo legale a contrarre, della parità di trattamento e dell'inderogabilità delle tariffe, che fino al 1942 avevano avuto espressione legislativa solo per le ferrovie.
Col nome di pubblici servizi di linea la legge designa i servizi di trasporto per il pubblico su itinerario fisso organizzati sulla base di una concessione amministrativa e, a fortiori, per quanto questo non sia espressamente detto nella legge, quelli organizzati in gestione diretta dagli enti pubblici, che avrebbero il potere di concederli ad altri.

Parlando di « concessione amministrativa » la legge si riferisce ovviamente a quelle concessioni amministrative che direttamente o indirettamente (concessioni stradali, portuali etc.) implicano il conferimento all'impresa concessionaria di un diritto di esclusività di linea, almeno per un determinato tipo di linea. L'obbligo legale di assicurare al pubblico il godimento del servizio con parità di trattamento vuole essere infatti la contropartita del diritto di esclusività di linea conferito all'impresa in virtù della concessione, in conformità al principio generale posto dall'art. 2597 nei confronti di chiunque esercita un'impresa in condizione di monopolio legale.


Obblighi legali delle imprese concessionarie

L'obbligo legale verso il pubblico imposto all'impresa esercente il pubblico servizio comprende:

a) l'obbligo legale a contrarre, cioè a prestare il consenso per l'accettazione delle richieste di trasporto del pubblico. Presupposto per il sorgere di questo obbligo è l'esistenza di una richiesta di trasporto da parte del singolo utente, legittima e idonea.
Per essere legittima, la richiesta deve non solo essere conforme ai requisiti generali richiesti dalla legge per ogni valida proposta contrattuale, ma essere altresì conforme alle condizioni poste dalle leggi speciali regolatrici del servizio e in particolare alle « condizioni generali stabilite o autorizzate nell'atto di concessione e rese note al pubblico ». Con questo espresso riferimento alle condizioni e tariffe contenute negli atti di concessione, nonché a quelle stabilite dall'impresa concessionaria — in conformità ad autorizzazione data dall'atto di concessione —la legge riconosce l'obbligatorietà erga omnes di tali condizioni e tariffe dal momento in cui sono pubblicate, quali norme di diritto oggettivo, indipendentemente dalla circostanza che in tali condizioni e tariffe si possano ravvisare delle clausole contrattuali a favore di terzi (articoli 1411 segg.) o delle offerte al pubblico (art. 1336). Il che corrisponde al riconoscimento di un vero e proprio potere regolamentare all'ente pubblico concedente e, per sua delega, all'impresa concessionaria per ciò che attiene l'ordinamento del pubblico servizio concesso, nei limiti posti dalle leggi speciali e nell'orbita dei principi di ordine pubblico stabiliti dal codice.

Per essere idonea la richiesta deve essere « compatibile con i mezzi ordinari dell'impresa ». Mezzi ordinari devono considerarsi quelli di cui l'impresa deve disporre secondo le condizioni dell'atto di concessione con un'utilizzazione corrispondente allo svolgimento normale del servizio.
In presenza di una richiesta di trasporto legittima e idonea l'impresa che rifiuti od ometta di prestare il suo consenso al contratto è tenuta al risarcimento del danno, se non prova che l'inadempimento è derivato da impossibilità della prestazione derivante da causa a lei non imputabile (art. 1218). L'azione di danni pur traendo titolo da un rapporto legale, e non dal contratto di trasporto, è tuttavia soggetta alla prescrizione breve prevista per le azioni derivanti dal contratto di trasporto (art. 2951, ultimo comma).

b) L'obbligo legale ad osservare l'ordine delle richieste, e in caso di più richieste simultanee, a dare la preferenza alla richiesta per il percorso maggiore. Quest'obbligo vale sia in relazione all'accettazione della richiesta di trasporto (obbligo legale a contrarre), sia in relazione all'esecuzione del trasporto (obbligo di esecuzione del contratto). L'inadempienza di quest'obbligo rende l'impresa responsabile dei danni verso l'utente, che sia stato illegittimamente posposto, anche se siano stati osservati i termini di resa, a meno che l'impresa provi che l'inadempienza è derivata da causa a lei non imputabile (art. 1218).

c) L'obbligo legale di osservare verso gli utenti parità di trattamento. Quest'obbligo di regola si realizza automaticamente, attraverso l'autorità di norme cogenti che la legge riconosce alle condizioni e alle tariffe regolatrici del servizio, non solo con l'effetto di rendere nulla qualsiasi clausola contrattuale difforme, ma altresì con l'effetto della sostituzione automatica della norma della tariffa alla clausola difforme (articoli 1339, 1679, ultimo comma) e con la conseguente azione di restituzione dell'indebito o d'integrazione della differenza secondo i casi.
Ma l'obbligo della parità di trattamento è riconosciuto dall'articolo 1679, anche nel caso che le condizioni generali permettano all'impresa di concordare con i singoli utenti « concessioni speciali » in deroga alle condizioni generali, nel senso che in questo caso l'impresa è legalmente obbligata ad accordare le stesse concessioni a chiunque ne faccia richiesta a parità di condizioni (uguale specie di trasporto, uguale volume, uguale modalità), sotto pena dei danni in caso di rifiuto.

Relazione al Codice Civile

(Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942)

Massime relative all'art. 1679 Codice Civile

Cass. civ. n. 23435/2021

L'art. 63, comma 2, lett. f) della l.r. Veneto n. 33 del 2002 va interpretato nel senso che rientrano nelle attività delle agenzie di viaggio anche le organizzazioni di escursioni in laguna con l'utilizzo di imbarcazioni a condizione che a bordo delle stesse siano presenti solo i partecipanti all'escursione. Ove, viceversa, a bordo vi siano anche o solo persone che abbiano avanzato unicamente richiesta di trasporto da un luogo all'altro, l'attività rientra nel trasporto pubblico non di linea e il suo esercizio richiede apposita autorizzazione comunale, ai sensi dell'art. 5 della citata legge regionale

Cass. civ. n. 13748/2018

Nel quadro delle obbligazioni assunte dal vettore, in forza di trasporto ferroviario di tifoseria calcistica, vi è quella di far viaggiare i convogli con la dotazione antincendio; sicché, nel caso di atti vandalici e criminosi perpetrati durante il viaggio, laddove la successiva prosecuzione dopo una sosta presso una stazione sia avvenuta nella consapevole assenza di tale dotazione (nella specie, estintori), l'omesso "blocco" del treno da parte del gestore del servizio ferroviario integra inadempimento contrattuale idoneo ed esplicare contributo causale rispetto al decesso di un passeggero per incendio doloso commesso da terzi, non assumendo il predetto incendio doloso rilievo causale esclusivo all'esito dell'enunciato "controfattuale" proprio della causalità ipotetica.

Cass. civ. n. 4275/1997

Le condizioni generali stabilite o autorizzate in favore di coloro che esercitano il trasporto di persone o cose in regime di concessione, richiamate dall'art. 1679 comma primo c.c. e che comprendono anche quelle predisposte dalle
Ferrovie dello Stato, sono espressione di potere regolamentare, fonti del diritto obiettivo efficaci per tutti gli utenti del servizio ferroviario e prive di efficacia contrattuale. Rivestono tale carattere le disposizioni relative al rilascio della «carta d'argento» di cui all'art. 60 bis all. 1 del decreto interministeriale 20 maggio 1981 n. 1082, da intendersi emanato ai sensi dell'art. 3 del R.D.L. 11 ottobre 1934 n. 1948 convertito in legge 4 aprile 1935, n. 911. 

Cass. civ. n. 6197/1979

Al concessionario del servizio di trasporto di pacchi e colli di peso non superiore ai venti chilogrammi, a norma degli artt. 1, 5, 19 e 57 del codice postale e delle telecomunicazioni approvato con r.d. 27 febbraio 1936, n. 645 nonché a norma degli artt. 214 e 215 del regolamento approvato con r.d. 18 aprile 1940, n. 689 e dell'art. 2 del d.p.r. 28 giugno 1955, n. 619, non incombe l'obbligo, fissato dall'art. 1679 cod. civ., di rendere note al pubblico le condizioni generali di trasporto: sia perché tale obbligo è riferito ai soli concessionari di servizi di linea, mentre tale non è il servizio suddetto, sia perché le condizioni di questo stesso servizio non sono condizioni generali stabilite o autorizzate nell'atto di concessione, bensì — in particolare, quelle (artt. 7 e 68 r.d. 27 febbraio 1936, n. 645) concernenti la limitazione di responsabilità del concessionario — espressamente previste dalla legge, per cui ciascuno è tenuto a conoscerle. Né l'obbligo fissato dall'art. 1679 cod. civ può essere esteso al concessionario del trasporto postale anzidetto in forza dell'art. 1680 cod. civ., in quanto, alla stregua di questa norma, che fa salve le disposizioni delle leggi speciali (e del codice della navigazione), l'estensione del detto obbligo è possibile soltanto nel caso di concessioni conferite con condizioni che l'amministrazione postale abbia facoltà di aggiungere a quelle imposte dalla legge, mentre la concessione del trasporto postale può essere attribuita alle sole condizioni stabilite dal codice postale e dal relativo regolamento.

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