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Articolo 1658 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 27/03/2024]

Fornitura della materia

Dispositivo dell'art. 1658 Codice Civile

La materia necessaria a compiere l'opera deve essere fornita dall'appaltatore, se non è diversamente stabilito dalla convenzione o dagli usi.

Ratio Legis

La norma è espressione della regola per cui l'appaltatore deve organizzare i mezzi necessari all'appalto (1655 c.c.).

Spiegazione dell'art. 1658 Codice Civile

Fornitura della materia

Poco vi è da dire su questa prescrizione semplice e chiara.

Dobbiamo tuttavia rilevare che nel progetto ministeriale del 1940, al corrispondente art. 647, era aggiunto un comma, il quale stabiliva che la fornitura della materia non mutava il contratto d'appalto in compravendita se non nel caso nel quale le parti avessero avuto prevalentemente in considerazione la prestazione della materia. Con l'applicazione di questo comma sarebbe rimasto al criterio delle parti o al prudente arbitrio del giudice valutare l'elemento della «prevalenza » e ciò avrebbe potuto dar luogo a discussioni ed indagini non sempre agevoli, come quelle nelle quali si tratta di interpretare la volontà dei contraenti.

Tolto l'inciso dal testo definitivo del codice, non è a dire che non possa sorgere l'applicazione di esso nei casi pratici; però la trasformazione del contratto d'appalto in compravendita deve avvenire con patto esplicito e quindi sono da ritenere tolte le incertezze nascenti dal criterio della « prevalenza ». Comunque se avviene tale mutazione il contratto di vendita impone l'obbligo dell'immediata verifica, e la quietanza dell'effettuato pagamento vale come liberazione reciproca, vale a dire libera l'acquirente da un nuovo pagamento, ma libera altresì l'appaltatore da responsabilità per difetti che l'altra parte doveva accertare e non accertò. Sono salvi, si intende, i casi di frode o di vizi occulti ed è sempre salva la responsabilità decennale.

Relazione al Libro delle Obbligazioni

(Relazione del Guardasigilli al Progetto Ministeriale - Libro delle Obbligazioni 1941)

472 L'articolo 1634 del codice, sostanzialmente riprodotto dall'articolo 508 del progetto preliminare, disponendo che si può pattuire che la materia sia fornita dal committente o dell'appaltatore, non aveva un vero e proprio contenuto normativo perché si esauriva in un puro e semplice rinvio all'autonomia delle parti e non si preoccupava di integrare una eventuale lacuna del contratto. Ho ritenuto perciò necessario trasformare la dizione della norma dandole un contenuto dispositivo: la sua applicazione deve accedere a una diversa statuizione del contratto o eventualmente degli usi i quali hanno in questa materia importanza spesso decisiva. La regola che in linea dispositiva il progetto pone, è che la materia debba essere fornita dall'appaltatore essendo questa l'ipotesi più frequente in pratica.
Immutato è invece rimasto articolo 509 del progetto del 1936 (articolo 536, secondo comma), diretto a risolvere il vecchio e agitato problema della distinzione fra vendita e locazione di opere con somministrazione della materia. Mi è parso infatti che il territorio subiettivo accolto dal progetto sia, malgrado tutto, il più accettabile, in quanto permette al giudice un'indagine completa delle circostanze del comportamento e delle intenzioni delle parti senza inutili e arbitrari apriorismi.

Massime relative all'art. 1658 Codice Civile

Cass. civ. n. 20870/2019

In tema di appalto, sussistendo, ai sensi dell'art. 1658 c.c., la presunzione che la materia necessaria a compiere l'opera venga fornita dall'appaltatore, incombe sul committente l'onere di provare di aver venduto i materiali all'appaltatore, anche ai fini dell'incidenza di tale circostanza sulla determinazione del corrispettivo dell'appalto.

Cass. civ. n. 468/2014

In tema di appalto, sussistendo, ai sensi dell'art. 1658 cod. civ., la presunzione che la materia necessaria a compiere l'opera venga fornita dall'appaltatore, incombe sul committente l'onere di provare di aver venduto i materiali all'appaltatore, anche ai fini dell'incidenza di tale circostanza sulla determinazione del corrispettivo dell'appalto.

Cass. civ. n. 470/2010

L'appaltatore risponde dei difetti dell'opera quando accetti senza riserve i materiali fornitigli dal committente, sebbene questi presentino vizi o difformità riconoscibili da un tecnico dell'arte o non siano adatti all'opera da eseguire ed i difetti denunziati dal committente derivino da quei vizi o da quella inidoneità.

Cass. civ. n. 252/1996

Nell'ipotesi in cui l'impresa produttrice di un materiale, che l'appaltatore si è obbligato con il committente ad utilizzare nell'esecuzione dell'appalto, si obblighi a sua volta con il committente stesso a garantire per difformità vizio difetti il risultato dell'opera realizzata con il materiale da lei prodotto, si crea tra i due contratti un rapporto di accessorietà e, nel caso che sorga controversia tra impresa produttrice e committente per il cattivo risultato dell'opera, l'onere probatorio sarà ripartito in modo che il committente, che agisce per l'adempimento di una obbligazione, dovrà provare i fatti costitutivi della stipulazione dei due contratti e dell'esistenza di difformità, vizi o difetti dell'opera, mentre chi ha garantito dovrà provare il fatto impeditivo della mancata utilizzazione del materiale da parte dell'appaltatore, ai sensi dell'art. 2697, comma 2, c.c.

Cass. civ. n. 4882/1981

Poiché a norma dell'art. 1658 c.c. la materia necessaria a compiere l'opera si presume fornita dall'appaltatore, incombe al committente, il quale deduca di avere fornito tale materia, di dare la relativa prova.

Cass. civ. n. 1823/1974

Nell'appalto mobiliare, quando la materia è fornita dall'appaltatore, la proprietà della res nova passa al committente solo con l'accettazione o con un comportamento equipollente.

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