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Articolo 1656 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 27/03/2024]

Subappalto

Dispositivo dell'art. 1656 Codice Civile

L'appaltatore non può dare in subappalto l'esecuzione dell'opera o del servizio, se non è stato autorizzato dal committente [1670](1).

Note

(1) Il subappalto costituisce un subcontratto distinto dal contratto principale con il quale l'appaltatore diventa, a sua volta, committente; il subappaltatore risponde degli eventuali danni verso terzi (2043, 1218 c.c.).

Ratio Legis

La norma si giustifica in considerazione del fatto che l'appalto costituisce un tipico contratto intuitus personae, per il quale, cioè, è determinante la persona dell'appaltatore.

Spiegazione dell'art. 1656 Codice Civile

Contenuto dell'articolo

Il codice si preoccupa, come elemento pregiudiziale per la condotta dell'appalto, che non siano alterati, senza il reciproco consenso, i rapporti inizialmente stabiliti con la stipulata convenzione.
Nel progetto ministeriale del 1940, al corrispondente art. 645, era premesso un comma per cui l'appaltatore non sarebbe stato tenuto ad eseguire personalmente l'opera o il servizio se ciò non fosse stato richiesto dalla volontà delle parti o dalla natura dell'opera o del servizio. Questo comma è stato soppresso, ma ciò non toglie che il committente, nell'affidare un appalto, possa guardare più all'importanza dell'organizzazione alla quale si rivolge, che non alla capacità dei singoli componenti, siano essi i piu importanti esponenti della ditta. Il codice infatti esige, come nella gestione delle opere pubbliche, che l'appaltatore, sia esso una persona o una società non si trasformi in un accaparratore di lavori, di modo che l'assunzione dell'appalto sia solo una finzione e non un deliberato proposito di eseguire le opere.

Comunque è sempre possibile l'indagine intesa a conoscere se e in che limiti il committente abbia voluto affidarsi all'opera personale dell'assuntore. L'indagine può essere effettuata in doppio modo, o per la natura dell'opera o del servizio ovvero ricercando la volontà delle parti. Quanto alla natura dell'opera o del servizio poco vi è da dire, perché ciò è facilmente intuibile: l' esecuzione di un quadro o di un oggetto artistico è evidentemente affidata a quel dato esecutore, in vista delle sue speciali qualità e della fiducia che in esse ripone il committente. In casi dubbi finirà il giudice di merito con l'apprezzare se il committente intese che la natura dell'opera o l'interpretazione del contratto sia tale da dovere esigere l'opera strettamente personale dell'assuntore.

Più delicata diventa l'indagine quando si tratta di rintracciare esclusivamente la volontà delle parti. Per il nostro esame accenniamo — per eliminarli — ai due casi limite, fermandoci dopo all'id quod plerumque accidit. I due casi limite, ai quali accenniamo, sono costituiti o dalla ipotesi nella quale è espressamente inserita nel contratto la clausola che l'opera debba essere eseguita « personalmente » dall'assuntore ovvero dall'altra ipotesi per la quale il contratto intercede tra il committente ed una società. Nel primo caso è superflua ogni discussione, e per quanto nella pratica l'ipotesi risulti assai rara, tuttavia se si verifica essa esige un rigoroso rispetto della clausola contrattuale.
La seconda ipotesi è frequente; ma è chiaro che in questo caso il committente non possa esigere la conduzione personale da parte dei dirigenti della società che possono anche non essere tecnici, ma semplici amministratori, e deve contentarsi dell'opera personale di quegli addetti che la società pone a sua disposizione e che possono essere cambiati durante il corso dei lavori. Né è da consigliare una qualunque clausola che imponga la permanenza di un dato tecnico; perché ciò, anche nella inverosimile ipotesi che sia accettato dalla società contraente, può essere tale fonte di dissidi da consigliare addirittura la sua rinunzia anche in corso d'opera. Il committente non avrà quindi che una ragione di danni nel caso di inosservanza del contratto, ma non potrà esigere una conduzione personale che sfugge alla qualità complessa dell'altro contraente.

Eliminati così i due casi-limite, l'indagine rimane rivolta a ciò che abbiamo chiamato l' id quod plerumque accidit, vale a dire al caso frequente nel quale si tratta di una ditta, semplicemente personale, e nel contratto si indica la qualifica della ditta o il nome del titolare, senza dire nulla della conduzione personale. Come si deve intendere in questo caso assolta la volontà delle parti? Può l'appaltatore disinteressarsi completamente dell'appalto, e senza una vera e propria cessione, lasciare che altri esegua e faccia eseguire l'opera? Il quesito che noi poniamo si risolve nel conoscere se le parole della legge debbano intendersi in un senso materiale o in un senso intellettivo. In senso materiale ben si comprende che l'appaltatore, poniamo di un edificio, non possa in alcun caso curare lui stesso l'effettiva posa in opera dei mattoni, degli infissi ecc. ma debba affidarsi ai vari operai o artefici specializzati. In senso intellettivo invece la questione assume un particolare aspetto degno di esame, e, restando nell'accennata ipotesi della costruzione dell'edificio, noi abbiamo che pur consentendo materiale esecuzione da parte di operai ed artefici, è da vedere se si possa consentire che l'appaltatore si disinteressi della conduzione dell'appalto e non dia quel minimo di sorveglianza richiesto per il buon andamento dell'opera.

Mentre per i pubblici appalti vi è tutta una regolamentazione che disciplina le prestazioni dei vari addetti, nei contratti privati ciò non si può esigere, ma possiamo ugualmente affermare che il codice in questo articolo si sia preoccupato meno della materiale esecuzione dei lavori che non della conduzione dell'appalto, vale a dire che il codice, preoccupato di regolari rapporti giuridici, ha comminato il divieto di cessione, in generale, senza naturalmente ingerirsi nella materiale esecuzione dell'opera.


Differenza tra cessione e subappalto

Nessuno dubita che la cessione e il subappalto siano due istituti diversi: qualche autore, come l'Abbello critica solo la formulazione ed i criteri distintivi dati da altri autori, ma non dubita affatto che siamo in presenza di due diversi istituti.
Secondo l'Abello la cessione, che si può dire anche sostituzione in senso stretto, è la traslazione pura e semplice della posizione integrate spettante al cedente, per quanto possa essere generale o parziale, secondo che si trasferisce in un altro imprenditore tutta intera o in parte soltanto la assuntasi impresa. Il subappalto è invece la sublocazione della totalità o di una parte delle opere, per cui l'appaltatore si fa a sua volta appaltante e contrae verso il subappaltatore tutte le obbligazioni ed acquista tutti i diritti che un committente ha verso un imprenditore.

Pur accettando questa distinzione è tuttavia da rilevare che vi sono casi dubbi, nei quali non risulta chiaro se siamo in presenza dell'uno o dell'altro istituto, specie quando il cedente si riserva alcuni diritti ovvero facoltà di ingerenza. Comunque, in definitiva, può anche ritenersi che la cessione stia al subappalto come il più sta al meno.


Conseguenze nel caso che il committente accetti la cessione o il subappalto

Comunque sia delle definizioni, è ora di accennare alle conseguenze che derivano nel caso che il committente accetti la effettuata cessione o il subappalto, perché è intuitivo che nel caso di non accettazione o l'assuntore recede ovvero si va verso la risoluzione del contratto con ragione di danni.
Nel caso di accettazione, dunque, della cessione, il cedente ha l'obbligo di mettere il cessionario o il subappaltatore in condizione di potere utilmente esplicare la propria attività e quindi se, dopo aver consentito la cessione o il subappalto e dopo avere ottenuto il consenso del committente, sollevasse difficoltà, sarebbe passibile di danni non solo verso il suo avente causa, ma anche verso lo stesso committente.

Posto il cessionario in condizione di assolvere il suo compito è poi da esaminare se la cessione è totale e comporta completo esonero e abbandono dell'appalto. In questo caso — anche se il cedente si sia riservato una parte degli utili — dal momento che il committente ha accettato la cessione, la responsabilità resta intera a carico del cessionario, il quale deve rispondere anche della iniziata gestione precedente se non vi è un esplicito patto in contrario ammesso dal committente.
Diversamente può accadere se la cessione è parziale sia rispetto alla misura dei lavori ceduti da eseguire, sia rispetto al contenuto stesso dell'appalto. In questo caso permane la responsabilità del cedente, ma è da avvertire che difficilmente il committente si induce a dare il proprio assenso, dato un non facile intreccio di rapporti giuridici e comunque rimane sempre la responsabilità in solido tra appaltatore e cessionario.

Qualora, in luogo di cessione, si tratti di subappalto, l'assuntore rimane sempre il titolare dell'appalto e responsabile sia di fronte al committente come di fronte al subappaltatore ed ai terzi. La sua responsabilità di fronte al committente è sempre quella dell'assuntore e quindi, pur senza considerare il subappaltatore come semplice rappresentante, tuttavia è da dire che l'assuntore risponde di costui come di fatto proprio ed è quindi responsabile dei danni, come se fossero cagionati direttamente dai propri agenti od operai. Può solo non rispondere — come persona — dei fatti propri del subappaltatore, così, per esempio, in caso di frode può non essere passibile di responsabilità penale se dimostra la sua innocenza, ma sussiste sempre la responsabilità civile. Di fronte ai terzi poi l'appaltatore è responsabile nei limiti dei rapporti interceduti: se i terzi hanno contrattato, in genere, con l'impresa, ignorando il rapporto del subappalto, l'appaltatore risponde del fatto del subappaltatore, ma se invece costui ha contrattato in proprio ovvero ha esplicitamente dichiarato di essere il subappaltatore cessa la responsabilità dell'assuntore ed i terzi non possono rivolgersi contro di lui.

Vi può essere questione per conoscere se il committente, senza un espresso riconoscimento o un espresso rifiuto, trattò con il cessionario, e pretende dopo di disconoscere questa specie di tacito riconoscimento. In questo caso, bisognerà esaminare, con molta cautela, se il tacito riconoscimento nasce da elementi certi o se invece non vi sia qualche equivoco da chiarire, cosicché la soluzione va cercata in un sistema di prove che accerti la reale intenzione delle parti. Accertato però un riconoscimento implicito, il committente non può più disconoscere il fatto proprio e deve stare alle conseguenze dell'avvenuta cessione o subappalto.

È da dire che mentre la pubblica amministrazione non può condizionare il proprio assenso, dovendo le eventuali varianti al contratto seguire la prescritta procedura, il privato può modificare la primitiva stipulazione e concordare una nuova convenzione, inserendo quei nuovi patti che reputa opportuni e che accettati dagli altri contraenti formeranno la base della nuova gestione.

Relazione al Libro delle Obbligazioni

(Relazione del Guardasigilli al Progetto Ministeriale - Libro delle Obbligazioni 1941)

470 Nella definizione proposta dall'articolo 507 del progetto della Commissione reale si poneva in evidenza che l'appaltatore non era tenuto a compiere l'opera personalmente, con una formula che poteva anche significare una incondizionata ammissibilità del subappalto.
Ho ritenuto invece di affermare il principio (articolo 534) che, se l'appaltatore può di regola eseguire lo apro per mezzo dei suoi ausiliari e degli elementi della sua impresa, invece la facoltà di dare tutto parte dell'opera in subappalto deve essere in qualche modo attribuita dal committente. Se infatti normalmente le parti non pensano ad un'esecuzione personale dell'opera da parte dell'appaltatore, tuttavia non si può ammettere senza una specifica autorizzazione che l'appaltatore si liberi anche dal compito di organizzazione di direzione e di gestione, riversandolo sui subappaltatori.

Massime relative all'art. 1656 Codice Civile

Cass. civ. n. 19296/2018

Il contratto di subappalto stipulato dall'appaltatore di un'opera pubblica è strutturalmente distinto dal contratto principale, restando sottoposto alla disciplina del codice civile e del negozio voluto dalle parti, non essendo ad esso applicabili, se non attraverso gli eventuali richiami espressi inseriti nell'accordo, le disposizioni pubblicistiche tipiche dell'appalto di opere pubbliche (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva escluso l'applicabilità al contratto di subappalto dell'art. 26, comma 4-bis, della l. n. 104 del 1994, che prevede, nel caso di appalto cd. a prezzo chiuso, il diritto alle compensazioni, quando il prezzo di singoli materiali da costruzione subisca significative variazioni in aumento o in diminuzione per effetto di circostanze eccezionali). (Rigetta, CORTE D'APPELLO TORINO, 31/05/2012).

Cass. civ. n. 15786/2018

Nei contratti di appalto di opere pubbliche, disciplinati dall'art. 18 della l. n. 55 del 1990 (nel testo applicabile "ratione temporis"), l'assenso al subappalto del committente non implica l'automatica ed immediata estensione dei patti e delle condizioni del contratto di appalto al secondo contratto il quale, salva l'ipotesi in cui la stazione appaltante si sia avvalsa della facoltà di provvedere direttamente al pagamento del corrispettivo al subappaltatore, conserva la sua autonomia, restando strutturalmente distinto dal contratto principale, essendo l'autorizzazione al subappalto volta solo a consentire all'appaltatore di soddisfare un interesse non ritenuto in contrasto con le finalità del contratto e dell'interesse pubblico perseguito, senza costituire un nuovo e diverso rapporto tra committente e subappaltatore. (Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 16/12/2013).

Cass. civ. n. 16917/2011

In tema di appalto, la consapevolezza, o anche il consenso, sia antecedente, sia successivo, espresso dal committente all'esecuzione, in tutto o in parte, delle opere in subappalto, valgono soltanto a rendere legittimo, ex art. 1656 c.c., il ricorso dell'appaltatore a tale modalità di esecuzione della propria prestazione e non anche ad instaurare alcun diretto rapporto tra committente e subappaltatore. Ne consegue che, in difetto di diversi accordi, il subappaltatore risponde della relativa esecuzione nei confronti del solo appaltatore e, correlativamente, solo verso quest'ultimo, e non anche nei confronti del committente, può rivolgersi ai fini dell'adempimento delle obbligazioni, segnatamente di quelle di pagamento derivanti dal subcontratto in questione. A tale principio non si sottrae l'esperimento dell'azione per il pagamento dell'indennizzo spettante all'appaltatore in caso di recesso del committente, di cui all'art. 1671 c.c., rivestendo anche quest'ultima natura contrattuale.

Cass. civ. n. 18745/2010

Elemento naturale del contratto di subappalto, al pari del contratto di appalto, è quello dell'autonomia del subappaltatore nell'esecuzione delle opere affidategli dal subcommittente, con la conseguenza che la responsabilità del subappaltatore nei confronti dell'originario committente può essere affermata solo ed in quanto lo stesso, nell'esecuzione dell'opera, si sia discostato da quanto previsto nel contratto di subappalto; ne consegue che, in assenza di deroga pattizia a tale autonomia, il contratto di subappalto fa piena prova degli impegni assunti dal subappaltatore per cui delle eventuali discordanze fra quanto stabilito nel contratto di appalto e quanto nel contratto di subappalto circa l'esecuzione dell'opera, è il subappaltante che deve rispondere nei confronti del committente.

Cass. civ. n. 23903/2009

La natura di contratto derivato o subcontratto del subappalto - con il quale l'appaltatore conferisce ad un terzo l'incarico di eseguire in tutto o in parte i lavori che si è impegnato ad eseguire sulla base del contratto principale - comporta che la sorte del subappalto è condizionata a quella del contratto di appalto, e che trovano applicazione, ai sensi degli artt. 1667 e 1668 c.c., le norme sulla responsabilità per difformità e vizi dell'opera, con le seguenti differenze: a) con riguardo all'opera eseguita dal subappaltatore, l'accettazione senza riserve dell'appaltatore è condizionata dal fatto che il committente accetti l'opera senza riserve; b) l'appaltatore non può agire in responsabilità contro il subappaltatore prima ancora che il committente gli abbia denunciato l'esistenza di vizi o difformità, essendo prima di tale momento privo di interesse ad agire, per non essergli ancora derivato alcun pregiudizio, poiché il committente potrebbe accettare l'opera nonostante i vizi palesi o non denunciare mai quelli occulti o farne denuncia tardiva; c) l'appaltatore può agire in giudizio contro il subappaltatore non appena il committente gli abbia tempestivamente denunciato l'esistenza dei predetti vizi o difformità.

Cass. civ. n. 9684/2000

Il carattere derivato del subappalto non implica che patti e condizioni del contratto di appalto si trasfondano nello stesso, che conserva la sua autonomia, con la conseguenza che le parti di esso ben possono regolare il rapporto in modo difforme da quello del contratto di appalto, stabilendo condizioni, modalità e clausole diverse da quelle che nel contratto base trovano applicazione in attuazione della normativa in tema di appalti pubblici. (In applicazione del principio di cui in massima, la Suprema Corte ha confermato la decisione della Corte territoriale, innanzi alla quale era stata impugnata la sentenza non definitiva del tribunale di rigetto delle eccezioni pregiudiziali sollevate in riferimento ad una domanda giudiziale di esecuzione di un contratto di subappalto, e che aveva rilevato che, avendo le parti stabilito pattiziamente il foro esclusivo del tribunale poi adito per la decisione di qualsiasi controversia, esse avevano inteso chiaramente escludere la competenza arbitrale, così regolando autonomamente tale aspetto del rapporto tra loro instaurato).

Cass. civ. n. 7649/1994

L'art. 1656 c.c., che vieta all'appaltatore di dare in subappalto l'esecuzione dell'opera o del servizio, quando non sia stato autorizzato dal committente, non richiede che il consenso di quest'ultimo sia specificamente riferito ad un determinato soggetto e non esclude, quindi, che esso sia preventivo e generico non essendo tale autorizzazione incompatibile con l'intuitus personae che caratterizza il rapporto di appalto dato che il committente rimane estraneo al subappalto e che, nell'ambito del rapporto principale, la sua autorizzazione indica solo che la fiducia riposta nell'appaltatore si estende alla bontà ed oculatezza della scelta del subappaltatore.

Cass. civ. n. 8202/1990

Dalla natura di contratto derivato o subcontratto del subappalto, deriva che la sorte di detto contratto è condizionata a quella del contratto principale, di guisa che con riguardo all'opera eseguita dal subappaltatore l'accettazione senza riserve dell'appaltatore resta condizionata dal fatto che il committente accetti a sua volta l'opera senza riserve.

Cass. civ. n. 5690/1990

Caratteristica propria del contratto di appalto come di quello di subappalto è l'autonomia dell'imprenditore nell'esecuzione delle opere a lui commesse, sicché, in caso di subappalto, la responsabilità del subcommittente per i danni derivati ai terzi dall'attività esecutiva dell'opera commessa al subappaltatore può essere affermata solo nel caso che il primo abbia esercitato sull'attività del secondo una ingerenza siffattamente penetrante da averlo reso mero esecutore dei suoi ordini.

Cass. civ. n. 4656/1990

Le obbligazioni costituite con il contratto di subappalto, ancorché dipendenti dal contratto d'appalto, hanno propria autonomia ed individualità, e, in particolare, non si sottraggono alla regola secondo cui l'impossibilità sopravvenuta è ragione di esonero del debitore solo se derivi da causa a lui non imputabile (art. 1218 c.c.). Pertanto, la responsabilità risarcitoria del subcommittente nei confronti del subappaltatore, per la mancata consegna dell'area di cantiere, non può essere esclusa per il solo fatto che l'area medesima non sia stata a sua volta acquisita dal committente, con conseguente sospensione dei lavori nell'ambito del rapporto d'appalto, occorrendo la prova di detta non imputabilità (e quindi dell'uso della dovuta diligenza, da parte del subcommittente, nell'accertare la possibilità, di disporre di quel terreno).

Cass. civ. n. 2757/1982

L'autorizzazione per subappaltare i lavori di un'opera non deve essere espressa, ben potendo la stessa — o la successiva adesione — risultare anche da fatta concludentia.

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A.L. chiede
lunedì 15/11/2021 - Piemonte
“Buonasera

Vorrei costituire una società consortile a responsabilità limitata tra aziende del settore edile con il movente di costituire un gruppo di imprese in grado di operare in appalti maggiori e di fornire una maggior completezza di servizi. Premesso che il mercato di riferimento è di norma quello privato (aziende) e le situazioni configurabili a seguito della operatività della scrl sono:
- acquisizione di una commessa in favore di un solo consorziato
- acquisizione di una commessa in favore di due o più consorziati
Le domande sono:
- l'acquisizione di una commessa da parte della società consortile ed il ribaltamento del lavoro ad uno o a più consorziati costituisce sub-appalto tenendo anche conto del fatto che il consorzio non ha scopo di lucro e non interviene nell'opera se non tramite i propri consorziati?
- Il consorzio risponde in solido con i consorziati sia per fatti natura civile (ad esempio il pagamento di un danno economico per cattiva esecuzione..) che di natura penale (ad esempio infortuni sul lavoro) ?
A disposizione per ulteriori chiarimenti, grazie”
Consulenza legale i 29/11/2021
La struttura negoziale descritta nel quesito porta a ritenere, in relazione al primo quesito, la sussistenza di un rapporto di subappalto tra consorzio e società consorziata. Infatti, tale struttura, attraverso cui i contratti di appalto eventualmente stipulati dal consorzio sono poi ceduti alle imprese consorziate, rappresenta un caso di subappalto.

Alla luce di tale inquadramento, il subappaltatore risponderà dell’esecuzione delle opere nei confronti del solo appaltatore, poiché, non essendovi una relazione contrattuale tra committente e subappaltatore, il primo potrà far valere eventuali contestazioni nei confronti del solo appaltatore, il quale, successivamente, potrà agire in regresso nei confronti del subappaltatore, ove i vizi siano riconducibili a quest’ultimo ex art. 1670 c.c.

Si segnala, tuttavia, che potrebbe sostenersi la responsabilità diretta del subappaltore verso il committente originario qualora, nell’esecuzione del rapporto di subappalto, vi sia stato uno scostamento rispetto a quanto previsto nel contratto di subappalto. In tal senso, si riporta una massima della Suprema Corte:“Elemento naturale del contratto di subappalto, al pari del contratto di appalto, è quello dell'autonomia del subappaltatore nell'esecuzione delle opere affidategli dal subcommittente, con la conseguenza che la responsabilità del subappaltatore nei confronti dell'originario committente può essere affermata solo ed in quanto lo stesso nell'esecuzione delle opere si sia discostato da quanto previsto nel contratto di subappalto, sicché, in assenza di deroga pattizia di tale autonomia, il contratto di subappalto fa piena prova degli impegni assunti dal subappaltatore, e delle eventuali discordanze, in punto di fatto, fra quanto stabilito nel contratto di appalto e nel contratto di subappalto circa l'esecuzione dell'opera è il subappaltante che deve rispondere nei confronti del committente” (Cass. civ. Sez. II, n. 18745 del 19/8/2010).

Ovviamente, sussiste, anche in caso di subappalto, una responsabilità solidale tra appaltatore e subappaltatore per i crediti da lavoro, come previsto dall’art. 29 del D.lgs. n. 276/2003, in quanto si tratta pur sempre di un rapporto tra un (sub) committente ed un (sub) appaltatore, seppur derivato (cfr. Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, sentenza 344 del 2019).

Sulla responsabilità penale del consorzio, ovvero del subcommittente, appare opportuno citare quanto deciso dalla Suprema Corte in tali casi: “tale principio [la doppia responsabilità datore di lavoro/committente] non può essere applicato automaticamente, non potendo esigersi dal committente un controllo pressante, continuo e capillare sull’organizzazione e sull’andamento dei lavori. Al fine, quindi, di fondare la responsabilità del committente, è necessario porre particolare attenzione alla specificità dei lavori da eseguire, ai criteri seguiti dal committente per la scelta dell’appaltatore o del prestatore d’opera, l’ingerenza del committente stesso nell’esecuzione dei lavori oggetto dell’appalto o del contratto di prestazione d’opera e, da ultimo, la percepibilità agevole ed immediata da parte del committente di eventuali situazioni di pericolo” (Cass. pen. 18.01.2012 n. 3563; Cass. pen., Sez. IV, 8 aprile 2010, n. 150811, Cusmano ed altri, rv. 247033).

Sostanzialmente, la possibilità di sostenere una responsabilità penale anche in capo al consorzio dipende da molteplici fattori, tra cui le modalità concrete di esecuzione del rapporto.