Cassazione civile Sez. I sentenza n. 9684 del 24 luglio 2000

(1 massima)

(massima n. 1)

Il carattere derivato del subappalto non implica che patti e condizioni del contratto di appalto si trasfondano nello stesso, che conserva la sua autonomia, con la conseguenza che le parti di esso ben possono regolare il rapporto in modo difforme da quello del contratto di appalto, stabilendo condizioni, modalitą e clausole diverse da quelle che nel contratto base trovano applicazione in attuazione della normativa in tema di appalti pubblici. (In applicazione del principio di cui in massima, la Suprema Corte ha confermato la decisione della Corte territoriale, innanzi alla quale era stata impugnata la sentenza non definitiva del tribunale di rigetto delle eccezioni pregiudiziali sollevate in riferimento ad una domanda giudiziale di esecuzione di un contratto di subappalto, e che aveva rilevato che, avendo le parti stabilito pattiziamente il foro esclusivo del tribunale poi adito per la decisione di qualsiasi controversia, esse avevano inteso chiaramente escludere la competenza arbitrale, cosģ regolando autonomamente tale aspetto del rapporto tra loro instaurato).

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