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Articolo 1619 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 31/01/2024]

Diritto di controllo

Dispositivo dell'art. 1619 Codice Civile

Il locatore può accertare in ogni tempo, anche con accesso in luogo, se l'affittuario osserva gli obblighi che gli incombono [1618, 1662](1).

Note

(1) La norma prevede un potere di carattere eccezionale a favore del concedente di ingerirsi nell'attività dell'affittuario che, in ogni caso, deve essere esercitato secondo buona fede (1175 c.c.). In ogni caso, il concedente può agire per la risoluzione ai sensi dell'art. 1618 del c.c. anche se scopre in altro modo o tempo l'inadempimento.

Ratio Legis

Anche tale norma (v. 1618 c.c.) è posta a tutela degli interessi del concedente e delle esigenze generali della produzione (v. 1615 c.c.).

Spiegazione dell'art. 1619 Codice Civile

Controllo

Il principio è in armonia con la natura dell'affitto.
L'accertamento del locatore, che si esegue anche con accesso in luogo, può avvenire in ogni tempo. Non occorre quindi un preavviso, né l'osservanza di consuetudini locali che limitino la visita a giorni ed ore determinate. A parte che l'uso dovrebbe essere richiamato dalla legge per avere efficacia (art. 8 disposizioni preliminari al codice) un accertamento con preavviso o in giorni stabiliti frustrerebbe lo scopo della norma e potrebbe dar luogo ad evidenti frodi.

Relazione al Libro delle Obbligazioni

(Relazione del Guardasigilli al Progetto Ministeriale - Libro delle Obbligazioni 1941)

Relazione al Codice Civile

(Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942)

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