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Articolo 1613 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 31/01/2024]

Facoltà di recesso degli impiegati pubblici

Dispositivo dell'art. 1613 Codice Civile

(1)Gli impiegati delle pubbliche amministrazioni possono, nonostante patto contrario, recedere dal contratto nel caso di trasferimento, purché questo non sia stato disposto su loro domanda.

Tale facoltà si esercita mediante disdetta motivata, e il recesso ha effetto dal secondo mese successivo a quello in corso alla data della disdetta.

Note

(1) Si veda l'articolo 4, L. 27 luglio 1978, n. 392.

Ratio Legis

La norma costituisce espressione di una tendenza legislativa di favore per gli impiegati pubblici. In base ad una lettura costituzionalmente orientata (v. 3 Cost.) deve ritenersi che il legislatore l'abbia introdotta avendo a mente determinate figure destinate a spostarsi frequentemente per causa di servizio: ad esempio gli appartenenti alla magistratura o ad alcuni corpi delle forze dell'ordine.

Relazione al Libro delle Obbligazioni

(Relazione del Guardasigilli al Progetto Ministeriale - Libro delle Obbligazioni 1941)

426 Ho stabilito che i funzionari e impiegati dello Stato quelli degli altri enti pubblici e ministro del culto soggetti a trasferimento possono, a motivo di esso, recedere dal contratto notificando licenza motivata con effetto dal secondo mese successivo a quello in corso al momento della notificazione della licenza (art. 470).

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Consulenze legali
relative all'articolo 1613 Codice Civile

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Giuseppe M. chiede
venerdì 31/07/2015 - Friuli-Venezia
“Salve, sono un dipendente della p.a. circa tre mesi fa ho fatto la domanda per un concorso interno per aumentare di categoria; la vincita di questo concorso prevede lo spostamento (in caso di rientro in graduatoria nei posti disponibili) presso la sede in un'altra provincia. La mia domanda è: posso appellarmi all'art. 1613 del cc dato che a breve uscirà sulla gazzetta ufficiale e quindi un atto dispositivo che sancisce il mio spostamento di sede e quindi con conseguente diminuzione dei mesi di preavviso da sei a due? il fatto che abbia fatto io la domanda per questo concorso potrebbe influire sull'applicazione dello stesso? vi ringrazio della disponibilità e vi mando anticipatamente i miei piu cordiali saluti.”
Consulenza legale i 03/08/2015
L'art. 1613 stabilisce che i funzionari e gli impiegati dello Stato, quelli degli altri enti pubblici e il ministro del culto soggetti a trasferimento possono, a motivo di esso, recedere dal contratto notificando licenza motivata, con effetto dal secondo mese successivo a quello in corso al momento della notificazione della licenza.
Si tratta di una norma del codice civile inserita nella sezione intitolata "Della locazione di fondi urbani", pertanto essa si applica solo nel caso in cui la locazione abbia ad oggetto una casa per abitazione: costituisce un'ipotesi di recesso legale.

Presupposto del'applicazione della norma è - secondo opinione pacifica - che il trasferimento del dipendente sia avvenuto d'ufficio, cioè sia stato "imposto" al lavoratore, e non sia avvenuto su domanda dell'interessato. Tuttavia, in dottrina si ritiene che a tale tipo di trasferimento possa equipararsi quello connesso al consenso prestato dal dipendente in ordine ad una promozione, anche se ottenuta su domanda dello stesso interessato (v. TABET, La locazione-conduzione, Tr. C.M., XXV, 1972, 749).

Nel caso di specie, quindi, appellandosi alla dottrina sopra richiamata, si potrebbe cercare di ottenere il recesso dal contratto in due mesi, anziché sei.

Attenzione, però! La norma contenuta dell'art. 1613 c.c. non è mai stata abrogata, tuttavia risulta oggi di scarsa applicazione, perché riguarda solo le locazioni assoggettate alla legislazione speciale, mentre di regola le locazione ad uso abitativo stipulate in epoca successiva al 1978 seguono la nuova disciplina dettata dalla legge sull'equo canone, la n. 392 del 1978. Questa legge, infatti, ha introdotto una normativa nuova per tutte le locazioni successive alla sua entrata in vigore, con la previsione di una progressiva cessazione dei rapporti precedenti in essere.

Pertanto, si dovrà valutare - in base al contratto di locazione nel concreto stipulato - se non sia applicabile nel caso di specie tale legge. In caso positivo, l'art. 1613 non risulta più applicabile, bensì si dovrà seguire l'art. 4 della legge 392/1978, che recita: "È in facoltà delle parti consentire contrattualmente che il conduttore possa recedere in qualsiasi momento dal contratto dandone avviso al locatore, con lettera raccomandata, almeno sei mesi prima della data in cui il recesso deve avere esecuzione.
Indipendentemente dalle previsioni contrattuali il conduttore, qualora ricorrano gravi motivi, può recedere in qualsiasi momento dal contratto con preavviso di almeno sei mesi da comunicarsi con lettera raccomandata
".

In altre parole, per le locazioni soggette alla legge sull'equo canone, la facoltà di recesso del pubblico impiegato deve ritenersi disciplinata dal secondo comma dell'art. 4, laddove prevede il recesso per "gravi motivi", con ritorno al preavviso "lungo" di sei mesi: il legislatore non fa più alcuna distinzione tra impiegato pubblico e impiegato privato.