Cassazione civile Sez. II sentenza n. 2153 del 31 gennaio 2014

(2 massime)

(massima n. 1)

Il mandato per la riscossione di un credito non si estende alla transazione col debitore, la quale, ai sensi dell'art. 1708 cod. civ., č atto meramente eventuale, ulteriore rispetto all'attivitā espressamente consentita.

(massima n. 2)

Nel caso della rappresentanza senza potere, la ratifica dell'attivitā svolta dal "falsus procurator" non si realizza con la semplice conoscenza che di essa abbia avuto il "dominus", ma esige che tale soggetto ponga in essere una manifestazione di volontā, da portare a conoscenza dell'altro contraente, diretta ad approvare il contratto concluso senza potere rappresentativo ed a farne propri, con efficacia retroattiva, gli effetti.

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