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Articolo 1550 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 31/01/2024]

Diritti accessori e obblighi inerenti ai titoli

Dispositivo dell'art. 1550 Codice Civile

I diritti accessori e gli obblighi inerenti ai titoli dati a riporto spettano al riportato(1). Si applicano le disposizioni degli articoli 1531, 1532, 1533 e 1534(2).

Il diritto di voto [2351], salvo patto contrario(3), spetta al riportatore.

Note

(1) Proprio in considerazione della natura accessoria di tali obblighi si ritiene che la loro violazione non integri inadempimento ai sensi dell'art. 1551 del c.c., salvo che determini, indirettamente, una violazione delle obbligazioni gravanti sul riportato.
(2) Si tratta delle norma dettate in materia di vendita a termine di titoli di credito la cui applicabilità dipende dall'analogia rispetto al riporto.
(3) La violazione del patto contrario determina, al più, responsabilità contrattuale (v. 1218 ss. c.c.) in quanto esso non è opponibile alla società.

Ratio Legis

La spettanza dei diritti accessori al riportato si giustifica in considerazione del fatto che al termine della complessiva operazione è egli stesso il proprietario dei titoli. L'attribuzione del diritto di voto al riportatore costituisce, pertanto, un'eccezione.

Spiegazione dell'art. 1550 Codice Civile

Spettanza diritti accessori e obblighi

Il riportatore che abbia riscosso gli interessi e i dividendi dei titoli, divenuti esigibili prima della scadenza del termine, ha l'obbligo di riconsegna, di accreditarne l'importo al riportato (compratore a termine): art. 1531. Obbligo, secondariamente, del riportatore, di mettere il riportato che gliene faccia richiesta, in condizione di esercitare il diritto di opzione inerente ai titoli, o altrimenti di esercitare detto diritto, per conto del riportato che gli abbia fornito i fondi necessari, o infine di curare la vendita dei diritti di opzione per conto del riportato, a mezzo di mediatore o di istituto di credito: art. 1532. Attribuzione, poi, al riportato, dei diritti ed oneri inerenti ai titoli soggetti ad estrazione per premi e rimborsi, per cui il riportatore è tenuto a mettere il riportato in condizioni di poterli esercitare: art. 1533. Per ultimo, riferimento al riportato dell'obbligo di provvedere ai versamenti ulteriori richiesti sui titoli; onde, pur dovendo eseguire i versamenti il riportatore che detiene i titoli, deve il riportato fornirgli tempestivamente i mezzi per la bisogna: art. 1534.
Trattasi, comunque, di un sistema non imperativo, che dovrebbe cedere al patto contrario, in omaggio al principio dell'autonomia contrattuale.


Diritto di voto

Diversamente avviene, invece, per il diritto di voto, annesso a titoli azionari che abbiano formato oggetto di riporto.
Ma il diverso regime è razionale, tenuto conto della particolare natura del diritto di cui è caso e della realtà pratica, alla quale anche la norma giuridica si deve adeguare.
Trattasi qui infatti, non tanto di un provento economico di una fruttificazione del titolo, quanto piuttosto di un esercizio funzionale, in relazione alla posizione personale di socio, che si acquista con la titolarità delle azioni, e che si concreta in un' attività contingente che non potrebbe essere da altri o per altri esplicata che dal titolare. Di un diritto, d'altro canto, che si esaurisce con il suo esercizio, senza lasciar traccie o tangibili profitti di carattere economico che possano essere in determinata misura accreditati o restituiti a chi ha diritto. E di un diritto, infine, che integra la facoltà di disposizione trasferita al riportatore sui titoli, come forma di impiego la più naturale, per esercitare cioè quei diritti sociali che vi sono insiti, e per cui molto spesso avviene l'acquisto.

Il capoverso dell'articolo in esame dispone pertanto, in conformità al cap. dell'art. 1531, che il diritto di voto, salvo patto contrario, spetta al riportatore.

Relazione al Codice Civile

(Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942)

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