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Articolo 1546 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 03/08/2024]

Responsabilità per debiti ereditari

Dispositivo dell'art. 1546 Codice Civile

Il compratore, se non vi è patto contrario, è obbligato in solido col venditore a pagare i debiti ereditari(1).

Note

(1) Si realizza, in tal modo, un'ipotesi di accollo cumulativo (v. 1273 c.c.).

Ratio Legis

La norma è volta a dare maggior tutela ai creditori dell'eredità evitando che l'erede possa trasferirla ad un terzo al solo scopo di diminuire, nei loro confronti, la garanzia patrimoniale (v. 2740 c.c.).

Spiegazione dell'art. 1546 Codice Civile

Responsabilità per debiti ereditari

Il compratore, se non vi è patto contrario, è obbligato in solido con il venditore a pagare i debiti ereditari.
Se fosse diversamente, se bastasse l'alienazione dell'eredità per esimersi dal pagamento dei debiti ereditari, l'erede potrebbe esimersi da tale pagamento pur senza rinunziare all'eredità, ovvero pur senza sottostare alle rigorose formalità dell'accettazione con beneficio di inventario. Avendo egli invece accettato puramente e semplicemente l'eredità, avendola anzi tanto accettata... che perfino ne ha fatto il massimo atto di disposizione perché l'ha alienata, la sua responsabilità verso i creditori ereditari non può mai venir meno neanche se ne ha pattuito l'esonero con l'acquirente, poiché solo il consenso dei creditori ereditari potrebbe liberarlo dall'obbligazione che si è assunta con l'accettazione.

D'altra parte il compratore è anch'egli obbligato per il fatto univoco dell'aver comprato. Di qui la responsabilita solidale del compratore e del venditore: responsabilità, che verso i terzi non può essere eliminata da nessuna pattuizione fra compratore e venditore.
Il patto contrario di cui parla l'art. 1546 cod. civ. concerne solo i rapporti interni fra compratore e venditore, i quali possono addossarsi l'un l'altro l'onere dei debiti ereditari. Solo perciò nei loro rapporti interni il patto è valido, mai però il patto può intaccare gli incontestabili diritti dei creditori ereditari, verso i quali compratore e venditore rispondono in solido.

Analogamente rispondono in solido i creditori dell'azienda ceduta, l'alienante e l'acquirente: art. 2560 cod. civ.. Anche qui oggetto dell'alienazione essendo l'universum jus, i creditori dall'alienazione non possono che avere il vantaggio di esser creditori anche dell'acquirente, in nessun caso (e sarebbe assurdo) ne può esser liberato l'alienante che essi non intesero mai liberare.

Relazione al Codice Civile

(Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942)

Massime relative all'art. 1546 Codice Civile

Cass. civ. n. 1902/2015

L'accordo col quale il soggetto istituito erede universale riconosce, in via di transazione, la titolarità di determinati beni ereditari a colui che, non avendo la qualità di legittimario pretermesso, pretende diritti sull'eredità in forza di un testamento anteriore (poi revocato), non determina il riconoscimento della qualità di coerede in capo al destinatario dell'attribuzione patrimoniale, non potendo il chiamato disporre della delazione, sicché solo l'erede istituito è tenuto al pagamento dei debiti ereditari, non configurandosi in tal caso una vendita di eredità (soggetta a forma scritta "ad substantiam") e, conseguentemente, una responsabilità solidale dell'acquirente ex art. 1546 c.c..

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