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Articolo 1539 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 27/03/2024]

Recesso dal contratto

Dispositivo dell'art. 1539 Codice Civile

Quando il compratore esercita il diritto di recesso(1), il venditore è tenuto a restituire il prezzo e a rimborsare le spese [1475] del contratto(2)(3).

Note

(1) Atteso che si tratta di immobili, il recesso, così come il contratto, esige la forma scritta (v. 1350 c.c.).
(2) Il compratore è tenuto a restituire l'immobile.
(3) Se l'alienante ha dolosamente taciuto al compratore la reale estensione del bene (v. 1439 c.c.) è tenuto anche al risarcimento del danno (v. 1223 ss. c.c.).

Ratio Legis

Il recesso di una parte ha effetto retroattivo pertanto impone alle parti di restituire quanto ricevuto in sua esecuzione.

Spiegazione dell'art. 1539 Codice Civile

Diritto di recesso

Quando il compratore esercita il diritto di recesso il venditore è tenuto a restituire il prezzo e a rimborsare le spese del contratto.
È vero che il recesso non è esercitato per colpa del venditore, ma nemmeno per colpa o per fatto del compratore: né il compratore sarebbe integralmente indennizzato se non ripigliasse integralmente il prezzo o la parte di prezzo versata e se non fosse rimborsato delle spese del contratto.
Qui il contratto vien meno per ragioni indipendenti dalla volontà del compratore, vien meno per una ragione oggettiva (differenza fra la cosa quale è, e quale invece la considerarono i contraenti) e quindi il contraente che recede non deve averne alcun danno.

Relazione al Libro delle Obbligazioni

(Relazione del Guardasigilli al Progetto Ministeriale - Libro delle Obbligazioni 1941)

Relazione al Codice Civile

(Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942)

Massime relative all'art. 1539 Codice Civile

Cass. civ. n. 22038/2004

In tema di vendita immobiliare a corpo, l'individuazione del bene alienato va compiuta in base alla complessiva ed oggettiva descrizione fattane dai contraenti, ivi compresa la misura del fondo che — essendo, ai sensi dell'art. 1538 c.c., irrilevante esclusivamente in riferimento alla determinazione del prezzo — costituisce un elemento idoneo a concorrere, con gli elementi topografico — catastali e con i confini menzionati dalle parti, nella identificazione dell'immobile; pertanto, pur se la misura e le risultanze catastali non possono avere valore prevalente rispetto ai confini, con cui le parti abbiano inteso ulteriormente specificare il bene venduto, deve costituire oggetto di un rigoroso accertamento l'identificazione dei confini, quando sulla base di questi si riscontri una concreta divergenza dell'estensione del fondo rispetto alla misura e ai dati catastali, ai quali le stesse parti hanno fatto riferimento. Ne consegue che in tal caso occorre verificare, sul piano storico, lo stato dei luoghi esistenti e conosciuti dalle parti al momento della stipula dell'atto, giacché, mentre costituisce un valido criterio di indagine la presunzione di conformità di tale stato a quello anteriore, non altrettanto può dirsi della presunzione di una conformità del medesimo a quello successivo, dovendosi in quest'ultima ipotesi accertare quando si sia verificata la divergenza fra i confini risultanti dalle mappe catastali e quelli successivamente individuati.

Cass. civ. n. 19600/2004

Ai sensi dell'art. 1538 c.c. nella vendita a corpo — a differenza di quella a misura disciplinata dall'art. 1537 c.c. — il prezzo pattuito è determinato con riguardo all'immobile nella sua entità globale indipendentemente dalle effettive dimensioni, salvo che la sua misura reale sia inferiore o superiore di un ventesimo a quella indicata in contratto, sicché l'estensione del fondo, ancorché sia stata dalle parti indicata in contratto, assume rilevanza soltanto ai fini della identificazione del bene effettivamente venduto, che va compiuta attraverso l'interpretazione secondo i canoni legali della volontà negoziale.

Cass. civ. n. 9215/2004

In tema di compravendita immobiliare, ai fini dell'individuazione dell'immobile oggetto del contratto, i dati catastali non hanno valore determinante rispetto al contenuto descrittivo del titolo ed ai confini indicati nell'atto, ad eccezione solamente del caso in cui le parti ad essi abbiano fatto esclusivo riferimento per individuare l'immobile, e manchi un qualsiasi contrasto tra gli stessi ed i confini del bene.

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