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Articolo 1436 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 31/01/2024]

Violenza diretta contro terzi

Dispositivo dell'art. 1436 Codice Civile

La violenza è causa di annullamento del contratto anche quando il male minacciato riguarda la persona o i beni del coniuge del contraente o di un discendente o ascendente di lui(1).

Se il male minacciato riguarda altre persone, l'annullamento del contratto è rimesso alla prudente valutazione delle circostanze da parte del giudice(2).

Note

(1) Ad esempio, Tizio minaccia Caio che, se questi non stipula, egli incendierà il negozio della moglie o picchierà il figlio.
(2) Ad esempio, se Tizio minaccia Caio di danneggiare il veicolo di un suo caro amico nonchè lontano parente, il giudice dovrà valutare se Caio si sia effettivamente determinato a contrarre per la minaccia.

Ratio Legis

Il legislatore presume che la volontà del contraente sia viziata anche se la minaccia riguarda i suoi famigliari più stretti; se, invece, riguarda soggetti con cui la parentela è meno forte, egli lascia al giudice la valutazione circa la sussistenza del vizio.

Spiegazione dell'art. 1436 Codice Civile

Il destinatario del male

La norma regola la materia riguardante il destinatario del male che forma oggetto della minaccia, riproducendo testualmente l’art. #1113# del codice abrogato, salvo la sostituzione della frase «male diretto a colpire» con la frase «male che riguarda».

Da questa disposizione risulta che il soggetto che subisce direttamente la violenza può non coincidere con il destinatario diretto del male minacciato, il che avviene nel caso in cui il contraente riceve la minaccia di un male riguardante una persona a cui è strettamente vincolato e che, a detta di alcuni, può essere lo stesso violentatore (es. minaccia di suicidio). Si ha invece coincidenza tra il soggetto che subisce direttamente la violenza ed il destinatario diretto del male minacciato tanto nel caso che il contraente riceva la minaccia di un male che lo riguarda direttamente quanto nel caso che un terzo a cui il contraente è vincolato riceva la minaccia di un male a lui immediatamente diretto e di cui il contraente è a conoscenza.

Durante l'elaborazione del codice si formulò la proposta (Atti C. A. L., pag. 137) di attrihuire rilevanza anche al male diretto contro i collaterali di secondo grado, ma la proposta, che si armonizzava con quel costante e progressivo ampliamento della categoria dei destinatari del male che risulta da tutta l'evoluzione storica della norma, a partire dal diritto romano, non fu accolta, rimettendosi anche in questo caso l'annullamento del contratto al prudente apprezzamento del giudice.

Relazione al Libro delle Obbligazioni

(Relazione del Guardasigilli al Progetto Ministeriale - Libro delle Obbligazioni 1941)

181 A proposito della violenza contro terzi si è formulato un articolo (il 206), nel quale, essendosi soppressa la frase "minaccia diretta contro il contraente", appare chiara l'intenzione di comprendere anche l'ipotesi in cui la minaccia, senza essere rivolta direttamente contro di lui, è tuttavia da lui conosciuta.

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