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Articolo 1424 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 31/01/2024]

Conversione del contratto nullo

Dispositivo dell'art. 1424 Codice Civile

(1)Il contratto nullo può produrre gli effetti di un contratto diverso, del quale contenga i requisiti di sostanza e di forma(2), qualora, avuto riguardo allo scopo perseguito dalle parti, debba ritenersi che esse lo avrebbero voluto se avessero conosciuto la nullità(3).

Note

(1) La conversione prevista da tale norma si definisce sostanziale, in quanto postula di verificare la volontà dei contraenti. Essa si distingue dalla conversione formale, che opera automaticamente in base alla previsione di legge, come nel caso dell'atto pubblico (v. 2701 c.c.) o del testamento segreto (v. 607 c.c.).
(2) Ad esempio, la conversione non opera se l'oggetto di una compravendita (1470 c.c.) non può essere venduto (v. 1346 ss. c.c.) o se la legge richiede l'adozione della forma scritta (v. 1350 c.c.) che, però, non viene adottata.
(3) Oltre a tali requisiti è necessario che la nullità non sia dovuta ad illiceità in quanto l'ordinamento non concede mai tutela, nemmeno in via indiretta, a tale situazione.

Ratio Legis

La norma costituisce applicazione del principio di conservazione del contratto, principio che il legislatore, però, subordina alla effettiva volontà delle parti.

Spiegazione dell'art. 1424 Codice Civile

I presupposti della conversione

La norma, che non ha riscontro nel progetto ministeriale, disciplina, sull'esempio del codice civile germanico (§ 140), l'istituto della conversione del negozio giuridico, il quale, nel silenzio della legge, aveva dato luogo a numerose e gravi controversie nella dottrina e nella giurisprudenza del codice abrogato.

La conversione rappresenta la più importante applicazione del principio della conservazione del contratto (v. retro, pag. 683) e insieme, come è detto nei lavori preparatori (R.R., n. 117), del principio della buona fede, essendo conforme alla buona fede che ciascuna parte rimanga vincolata a quegli effetti che si proponeva di trarre dal contratto nullo e che avrebbe ugualmente cercato di realizzare con un altro contratto, se si fosse rappresentata l'inefficienza giuridica di quello concluso.

Dall'art. 1424 risulta che i presupposti necessari e sufficienti per aversi la conversione sono: a) l'inefficacia attuale e definitiva della dichiarazione di volontà posta in essere dalle parti; b) la presenza in questa dichiarazione di volontà, che non è riuscita ad affermarsi nel mondo giuridico, dei requisiti di forma e di sostanza richiesti per un altro negozio. La formula legislativa «negozio diverso» deve intendersi nel senso più ampio, con riferimento cioè non solo a un negozio di diverso tipo, ma anche a un negozio dello stesso tipo, ma con contenuto diverso; c) una volontà ipotetica di entrambe le parti rivolta alla conclusione di questo negozio diverso, intendendosi per volontà ipotetica quella volontà che le parti avrebbero avuto se avessero conosciuto l'inefficacia del negozio effettivamente voluto. Al fine di evitare pericolosi arbitri da parte dell'autorità giudiziaria nell'individuazione di questa volontà ipotetica, il codice stabilisce che l'indagine relativa deve essere fatta tenendo presente lo scopo perseguito dalle parti.

Differenziazione da figure affini

Da quanto si è detto risulta che non ricorre la figura della conversione di cui all'art. 1424 cod. civ.:
a) quando la legge ricollega ad una dichiarazione di volontà gli effetti propri di un negozio diverso, indipendentemente da ogni considerazione della volontà ipotetica delle parti. Il codice presenta diversi esempi di questo istituto, che, in antitesi con la conversione vera e propria o conversione volontaria di cui all'art. 1424, si può chiamare conversione legale: la girata irregolare di un titolo all'ordine vale come cessione del credito (art. 2015 cod. civ.); l'apposizione della firma su una cambiale come rappresentante di una persona senza averne il potere, vale come firma in proprio (art. II legge cambiaria 14 dicembre 1933, n. 1669); l'accettazione non conforme alla proposta vale come una nuova proposta (art. 1326 cod. civ.); nel contratto a favore di terzi in caso di revoca della stipulazione o di rifiuto del terzo di approfittarne, la prestazione destinata al terzo rimane a beneficio dello stipulante (art. 1411, 3° comma);

b) quando la legge lascia al privato una scelta alternativa tra più forme di manifestazione di volontà, per la confezione di un determinato negozio e quella adottata è nulla, ma presenta i requisiti della forma meno rigorosa (c.d. conversione formale). Qui non viene in considerazione alcuna volontà ipotetica delle parti, ma si ha semplicemente una equivalenza tra più forme di manifestazione della volontà: il testamento non muta natura se invece dei requisiti della forma segreta si realizzano solo quelli della forma olografa;

c) quando le parti indicano un negozio valido con un falso nomen juris. L'analogia con la conversione è solo apparente; attraverso la interpretazione della effettiva volontà delle parti il negozio viene ad assumere la denominazione esatta;

d) quando le parti simulano di concludere un determinato negozio, ma in realtà ne vogliono un altro. Anche qui non si tratta di individuare una volontà ipotetica, ma semplicemente di dar valore al negozio effettivamente voluto;

e) quando le parti vogliono alternativamente due distinti negozi, l'uno in via principale e l'altro in via secondaria od eventuale per il caso che il primo risulti nullo.

La sfera di applicazione dell'istituto

Dato che il nuovo codice richiede per il contratto preliminare la stessa forma del contratto definitivo, la principale e classica ipotesi di conversione, quella della compravendita nulla per difetto di forma che vale come compromesso di vendita, non può più darsi nell'attuale diritto. Con ciò la sfera di applicazione dell’istituto della conversione nella materia contrattuale resta limitata, ma non, come vorrebbe il Messineo, addirittura, annullata. Così una clausola de non alienando ad efficacia reale non può convertirsi in una clausola de non alienando ad efficacia obbligatoria; un contratto di lavoro nullo perché diretto alla esplicazione di attività lavorative per le quali è necessaria nel soggetto una particolare autorizzazione che manca, può convertirsi in un contratto di lavoro per il quale non è richiesta tale autorizzazione.

Relazione al Codice Civile

(Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942)

Massime relative all'art. 1424 Codice Civile

Cass. civ. n. 33719/2022

In tema di finanziamenti bancari, qualora la volontà dei contraenti - incontestata o comunque accertata dal giudice a seguito di contestazione - sia stata diretta alla stipula di un finanziamento corrispondente al modello legale del mutuo fondiario, non è consentito al giudice riqualificare d'ufficio il contratto per neutralizzarne gli effetti legali propri del tipo negoziale prescelto, riconducendolo a quello generale del mutuo ordinario o a tipi contrattuali diversi, pure in presenza di una contestazione della validità del negozio sotto il profilo del superamento del limite di finanziabilità che, implicitamente, postula proprio la corretta qualificazione del contratto in termini di mutuo fondiario.

Cass. civ. n. 28972/2020

La pattuizione avente ad oggetto l'attribuzione del cd. "diritto reale di uso esclusivo" su una porzione di cortile condominiale, costituente, come tale, parte comune dell'edificio, mirando alla creazione di una figura atipica di diritto reale limitato, idoneo ad incidere, privandolo di concreto contenuto, sul nucleo essenziale del diritto dei condomini di uso paritario della cosa comune, sancito dall'art. 1102 c.c., è preclusa dal principio, insito nel sistema codicistico, del "numerus clausus" dei diritti reali e della tipicità di essi. Ne consegue che il titolo negoziale che siffatta attribuzione abbia contemplato implica di verificare, nel rispetto dei criteri di ermeneutica applicabili, se, al momento di costituzione del condominio, le parti non abbiano voluto trasferire la proprietà ovvero, sussistendone i presupposti normativi previsti e, se del caso, attraverso l'applicazione dell'art. 1419 c.c., costituire un diritto reale d'uso ex art. 1021 c.c. ovvero, ancora se sussistano i presupposti, ex art. 1424 c.c., per la conversione del contratto volto alla creazione del diritto reale di uso esclusivo in contratto avente ad oggetto la concessione di un uso esclusivo e perpetuo (ovviamente "inter partes") di natura obbligatoria. (Dichiara estinto il processo, CORTE D'APPELLO BOLOGNA, 23/07/2015).

Cass. civ. n. 22466/2018

In tema di nullità contrattuale, il potere del giudice di rilevarla d'ufficio non può estendersi fino alla conversione del contratto nullo, ostandovi la previsione di cui all'art. 1424 c.c.; è tuttavia ammissibile l'istanza di conversione avanzata dalla parte nella prima difesa utile successiva al rilievo della nullità del titolo posto a fondamento della domanda, essendo detta istanza strettamente consequenziale all'esercizio del potere officioso del giudice. (Nella specie la S.C. ha ritenuto ammissibile l'istanza di conversione in mutuo ipotecario, proposta da una banca per la prima volta in seno all'opposizione allo stato passivo, dopo che il giudice delegato aveva rilevato in sede di verifica la nullità del mutuo fondiario ex art. 38 del d.l.vo n. 385 del 1993).

Cass. civ. n. 23644/2017

Nel caso in cui il giudice innanzi al quale sia stata proposta domanda di nullità parziale del contratto ne rilevi di ufficio la nullità totale, le parti, all'esito di tale dichiarazione, devono proporre appello per violazione dell' art. 101 c.p.c.; in mancanza, l'accertamento contenuto nella sentenza di nullità totale del contratto è idoneo a produrre l'effetto di un giudicato preclusivo anche con riguardo alla nullità parziale.

Cass. civ. n. 26242/2014

I poteri officiosi di rilevazione di una nullità negoziale non possono estendersi alla rilevazione di una possibile conversione del contratto, ostandovi il dettato dell'art. 1424 cod. civ., - secondo il quale il contratto nullo può, non deve, produrre gli effetti di un contratto diverso - atteso che, altrimenti, si determinerebbe un'inammissibile rilevazione di una diversa efficacia, sia pur ridotta, di quella convenzione negoziale.

Cass. civ. n. 6633/2012

In tema di conversione del contratto nullo, l'accertamento dell'ipotetica volontà dei contraenti deve essere sollecitato dall'una o dall'altra parte, non potendo essere operato di ufficio dal giudice; inoltre, implicando un'indagine di fatto riservata al giudice di merito, non può essere compiuto in sede di legittimità.

Cass. civ. n. 6004/2008

Per decidere se ricorra la possibilità di conversione del contratto nullo, ai sensi dell'articolo 1424 c.c., deve procedersi ad una duplice indagine, l'una rivolta ad accertare la obiettiva sussistenza di un rapporto di continenza tra il negozio nullo e quello che dovrebbe sostituirlo e l'altra implicante un apprezzamento di fatto sull'intento negoziale dei contraenti, riservato al giudice di merito, diretta a stabilire se la volontà che indusse le parti a stipulare il contratto nullo possa ritenersi orientata anche verso gli effetti del contratto diverso. (Nella fattispecie, riguardante la cessione in uso perpetuo di posti auto all'interno di un condominio, convenuta tra due società di capitali, la S.C. ha ritenuto difettare di motivazione la sentenza di appello, per avere affermato che la durata del diritto d'uso andava ricondotta a quella massima di trent'anni dell'usufrutto a favore di persona giuridica, senza porsi il problema se le parti avessero o meno voluto tale diverso contratto).

Cass. civ. n. 23145/2006

In tema di conversione del negozio, il contratto nullo può produrre gli effetti di un contratto diverso soltanto quando, avuto riguardo allo scopo perseguito dalle parti, debba ritenersi che esse lo avrebbero voluto se avessero conosciuto la nullità, sicché il principio sancito dall'art. 1424 c.c. non può operare quando sia stata esclusa l'esistenza di siffatto intento pratico secondario. (Nella specie, è stata esclusa l'applicabilità dell'art. 1424 c.c.sul rilievo che le parti, avendo verbalmente raggiunto l'accordo per la costituzione della servitù di passaggio, non avevano inteso creare un diritto di natura personale a favore dei soli stipulanti).

Cass. civ. n. 13641/2004

L'art. 1424 c.c. sulla conversione dei contratti nulli si applica, in virtù del richiamo operato dall'art. 1324 c.c., anche ai negozi unilaterali, a condizione che l'atto contenga i requisiti di sostanza e di forma dell'atto diverso e che l'atto convertito risponda allo scopo perseguito con quello nullo. Ne consegue che il diniego di rinnovazione della locazione ex art. 29 legge n. 392. del 1978, nullo in relazione alla prima scadenza, ben può convertirsi in una disdetta cosiddetta «semplice» o a regime «libero» (non essendo richiesto che sia motivata) valida per la seconda scadenza contrattuale, recando il contenuto inequivocabile della manifestazione di volontà contraria alla prosecuzione e alla rinnovazione del rapporto.

Cass. civ. n. 8263/1990

La legge, nello stabilire che il contratto nullo possa produrre gli effetti di un contratto diverso, non intende vincolare la volontà delle parti, né comunque presumere che esse vogliano il negozio diverso per il solo fatto che gli effetti di questo non si discostano sostanzialmente da quelli specificamente perseguiti, ma vuole offrire la possibilità di argomentare dalle circostanze del caso e soprattutto dalle finalità perseguite dai contraenti che, se avessero conosciuto la nullità del negozio concluso, avrebbero voluto il diverso negozio; consegue che l'identità dei requisiti di sostanza e di forma tra negozio nullo e quello al quale lo si voglia convertire non esaurisce i requisiti in presenza dei quali la conversione può essere attuata, essendo necessario anche che risulti la manifestazione di volontà delle parti propria del negozio diverso.

Cass. civ. n. 4827/1983

L'applicabilità dell'art. 1424 ,c.c., sulla conversione dei contratti nulli, anche ai negozi unilaterali, in virtù del richiamo di cui al precedente art. 1324, comporta solo la convertibilità di un negozio unilaterale nullo in un altro negozio unilaterale, ma non già quella di un contratto nullo in un negozio unilaterale, esclusa dall'espressa previsione nell'art. 1424 citato della possibilità di conversione del contratto nullo soltanto in un contratto diverso.

Cass. civ. n. 3443/1973

Il giudice non è tenuto ad esaminare d'ufficio la questione della conversione del negozio giuridico nullo.

Cass. civ. n. 923/1972

La norma dell'art. 1424 c.c. contempla la conversione del negozio nullo sul presupposto implicito della ignoranza di tale nullità, al momento della conclusione del contratto, in quanto prevede che, ove le parti l'avessero in tal momento conosciuta, avrebbero voluto, nel regolamento degli interessi, da esse perseguito, un negozio diverso.

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