Cassazione civile Sez. II sentenza n. 23066 del 30 ottobre 2009

(1 massima)

(massima n. 1)

Nel contratto per persona da nominare, soltanto a seguito dell'esercizio del potere di nomina il terzo subentra nel contratto e, prendendo il posto della parte originaria, acquista i diritti ed assume gli obblighi correlativi nei rapporti con l'altro contraente, con effetto retroattivo, dovendo, quindi, considerarsi fin dall'origine unica parte contraente contrapposta al promittente. (Omissis).

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