Cassazione civile Sez. III sentenza n. 12895 del 24 luglio 2012

(1 massima)

(massima n. 1)

La proposizione della domanda di risoluzione del contratto per inadempimento, se pure rende privo di effetti l'adempimento tardivo, non impedisce al contratto di continuare a produrre i propri effetti, sino a quando la domanda non sia accolta. Da ciò consegue che ove il trasferimento della proprietà sia stato sottoposto dalle parti ad una condizione sospensiva, l'avverarsi di questa produce i propri effetti quand'anche avvenga successivamente alla domanda di risoluzione, purché prima dell'accoglimento di essa.

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