Cassazione civile Sez. II ordinanza n. 10212 del 16 aprile 2024

(1 massima)

(massima n. 1)

L'art. 1, comma primo, lettera t) TUF condivide con l'art. 1336 c.c. in tema di offerta al pubblico il fatto che l'attività regolata deve dirigersi ad un numero indeterminato ed indistinto di investitori in modo uniforme e standardizzato, cioè a condizioni di tempo e prezzo predeterminati, sicché quando, invece, la diffusione di strumenti finanziari presso il pubblico avvenga mediante la prestazione di servizi di investimento, cioè attività di negoziazione, ricezione e trasmissione di ordini, a condizioni diverse a seconda dell'acquirente e del momento in cui l'operazione è eseguita, la tutela del cliente è affidata all'adempimento, da parte dell'intermediario, di obblighi informativi specifici e personalizzati, ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. n. 58 del 1998.

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