Cassazione civile Sez. I sentenza n. 1236 del 7 settembre 1970

(1 massima)

(massima n. 1)

L'obbligazione è indivisibile non solo quando la prestazione ha per oggetto una cosa o un fatto che per sua natura non è suscettibile di divisione, ma anche quando è stata considerata (in base all'insindacabile accertamento dei giudici di merito) indivisibile dalle parti contraenti. Poiché le obbligazioni, oggettivamente o soggettivamente indivisibili, sono regolate dalle norme relative alle obbligazioni solidali, ne consegue che il debitore ha la scelta di pagare all'uno o all'altro dei creditori (purché non sia stato prevenuto da uno di essi, con domanda giudiziale) ed il pagamento ha effetto liberatorio nei riguardi degli altri creditori. Del pari, anche in caso di vendita immobiliare, l'offerta reale fatta ad uno solo dei creditori-venditori, essendo questi tutti legittimati ad esigere l'intera prestazione, è da ritenersi valida e produttiva di effetti giuridici.

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