Cassazione civile Sez. III sentenza n. 2822 del 7 febbraio 2014

(2 massime)

(massima n. 1)

L'obbligazione č indivisibile ai sensi dell'art. 1316 cod. civ. solo quando la prestazione abbia per oggetto una cosa o un atto che non č suscettibile di divisione per sua natura (oggettivamente indivisibile) o per il modo in cui č stato considerato dalle parti contraenti (soggettivamente indivisibile). Ne consegue che č divisibile l'obbligazione di risarcimento del danno in forma specifica nascente da un atto di transazione e avente ad oggetto lavori di sistemazione di terreni, se tale fu la volontā delle parti e se sia i terreni che la prestazione dovuta sono frazionabili.

(massima n. 2)

La solidarietā attiva fra pių creditori non si presume, nemmeno in caso di identitā della prestazione dovuta, ma deve risultare espressamente dalla legge o da un titolo negoziale preesistente alla richiesta di adempimento, non essendo sufficiente all'esistenza del vincolo l'identitā qualitativa delle prestazioni ("eadem res debita") e delle obbligazioni ("eadem causa debendi"). (Rigetta, App. Potenza, 15/11/2007).

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.