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Articolo 1290 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 31/01/2024]

Impossibilitā sopravvenuta di entrambe le prestazioni

Dispositivo dell'art. 1290 Codice Civile

Qualora entrambe le prestazioni siano divenute impossibili e il debitore debba rispondere riguardo a una di esse(1), egli deve pagare l'equivalente(2) di quella che è divenuta impossibile per l'ultima(3), se la scelta spettava a lui. Se la scelta spettava al creditore, questi può domandare l'equivalente dell'una o dell'altra.

Note

(1) Egli deve risponderne se è divenuta impossibile per causa a lui imputabile (1218 c.c.).
(2) Ciò corrisponde a quanto il creditore avrebbe dovuto ottenere in base all'ultima prestazione.
(3) La regola si applica a prescindere dal fatto che l'obbligazione divenuta impossibile per ultima sia tale per colpa del debitore stesso.

Ratio Legis

La ratio della norma va rinvenuta nel fatto che se la scelta spettava al debitore questi, divenuta impossibile la prima prestazione, avrebbe comunque potuto eseguire la seconda: quindi, deve pagare l'equivalente di questa.
Se, invece, la scelta spettava al creditore, egli avrebbe potuto sceglierle entrambe e altrettanto vale per la somma da ottenere come equivalente.

Spiegazione dell'art. 1290 Codice Civile

Ipotesi di impossibilità, di una o di entrambe le prestazioni. Originaria o sopravvenuta. Imputabilità di essa ad una delle parti. Conseguenze nei vari casi

In questi articoli (ai quali fanno riscontro gli articoli #1179#, #1180#, #1181# e #1182# del codice del 1865) si prevedono:
a) la impossibilità giuridica originaria di una delle due prestazioni (art. 1288) o la impossibilità sopravvenuta di una di esse, per causa non imputabile alle parti;
b) la impossibilità per causa imputabile alle parti di una delle due prestazioni (art. 1289);
c) la impossibilità sopravvenuta di entrambe le prestazioni.

Nel primo caso scompare la pluralità delle prestazioni dedotte in obbligazione, e l'obbligazione si considera semplice ad ogni effetto.

Nel secondo, si-distingue secondo che la scelta spetti al debitore od al creditore e secondo che la impossibilità sia derivata da colpa dell'una o dell'altra parte.

Se la scelta spetta al debitore e l’impossibilità dipende da causa a quest'ultimo imputabile, la obbligazione diviene semplice.

Se invece la impossibilità dipende da colpa del creditore, il debitore può scegliere fra le due seguenti vie:
a) ritenersi liberato dall'obbligazione, come se avesse prestato la cosa divenuta impossibile;
b) eseguire la prestazione e chiedere la rivalsa per il fatto colposo del creditore in ordine alla prima prestazione.

Se invece la scelta spetta al creditore, e la impossibilità sia ad esso imputabile, il creditore può chiedere la prestazione possibile, risarcendo il danno cagionato con la propria colpa, in caso contrario, il debitore rimane liberato.

Se la impossibilità invece sia imputabile al debitore, il creditore può scegliere tra la rivalsa del danno, corrispondente alla prestazione divenuta impossibile, o la esecuzione specifica della prestazione tuttavia possibile.

Infine nel 3° caso, ossia di impossibilità di entrambe le prestazioni, la obbligazione si estingue.

Se però i1 debitore sia responsabile riguardo ad una di dette prestazioni, egli deve pagare l’equivalente di quella, che è divenuta, per ultimo impossibile, se la scelta spettava ad esso, e, se invece spettava al creditore, questo può domandare l'equivalente dell'una o dell'altra.


Norme generali da adottarsi nei casi non esplicitamente previsti

Queste previsioni non esauriscono tutte le possibili ipotesi.
Ma anche a quelle non previste sono da applicarsi gli stessi principi fondamentali, che si riducono ai seguenti:
a) la impossibilità non imputabile ad alcuna delle parti estingue l'obbligo se si riferisce ad entrambe le prestazioni, lo rende semplice se si riferisce ad una sola prestazione;
b) nel caso di impossibilità dipendente da cause imputabili ad una delle parti, la colpa di questa non può distruggere il diritto di scelta, spettante all'altra parte.

Quindi, se questa è il creditore, esso può scegliere tra l’eseguire l'altra prestazione e la rivalsa del danno, relativo all'altra divenuta impossibile; se invece è il debitore, questo può scegliere tra l’estinzione dell'obbligo e l’eseguire dell'altra prestazione con diritto a rivalsa per il fatto colposo.

Relazione al Libro delle Obbligazioni

(Relazione del Guardasigilli al Progetto Ministeriale - Libro delle Obbligazioni 1941)

Relazione al Codice Civile

(Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942)

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