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Articolo 1274 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 31/01/2024]

Insolvenza del nuovo debitore

Dispositivo dell'art. 1274 Codice Civile

Il creditore che, in seguito a delegazione, ha liberato il debitore originario, non ha azione contro di lui se il delegato diviene insolvente, salvo che ne abbia fatto espressa riserva(1).

Tuttavia, se il delegato era insolvente al tempo in cui assunse il debito in confronto del creditore, il debitore originario non è liberato [1276](2).

Le medesime disposizioni si osservano quando il creditore ha aderito all'accollo stipulato a suo favore e la liberazione del debitore originario era condizione espressa della stipulazione(3).

Note

(1) Se il creditore si è espressamente riservato, può agire contro il debitore originario ormai estraneo al rapporto anche se ad essere insolvente è il terzo.
(2) In tal caso la liberazione viene posta nel nulla e, pertanto, rivive l'azione verso il debitore originario comprese le eventuali garanzie che questi aveva prestato.
(3) Cioè, nell'accollo esterno liberatorio e condizionato alla liberazione.

Ratio Legis

Se il creditore libera il debitore originario, non ha azione di regresso nei suoi confronti nel caso che il delegato sia insolvente: questo perché con la liberazione il debitore originario è ormai estraneo all'obbligazione originaria. Se, però, l'insolvenza sussisteva già al momento della delega, non appare corretto penalizzare il creditore e tutelare il debitore che conosceva l'insolvenza.
La norma si applica all'accollo solo se la liberazione del debitore era condizione della stipula: questo per evitare che il creditore sia danneggiato da una scelta a cui è stato costretto.
Invece, non si applica all'espromissione perché in questa il terzo agisce senza delega del debitore che, quindi, non può esserne pregiudicato.

Spiegazione dell'art. 1274 Codice Civile

La responsabilità del delegante per l' insolvibilità del delegato. Natura dell' azione concessa a quest'ultimo dal nuovo codice nella duplice ipotesi di espressa riserva e di insolvibilità originaria. L' implicita limitazione

Il primo ed il secondo comma riproducono, con qualche variante, le norme del vecchio art. 1272 in tema di delegazione novativa passiva e regolano le conseguenze della sopravvenuta o rivelata insolvibilità del delegato circa la responsabilità del debitore delegante e liberato. L' unica formulazione ipotetica del cennato articolo è stata scissa in due commi: il primo dice che il creditore delegatario, salvo che abbia fatto espressa riserva originaria, non ha « azione » contro il delegante se il delegato diviene (in seguito, si intende) insolvibile. L' identica norma era contenuta nella prima parte dell'art. 1272, dove, però, l'azione era qualificata come « regresso » e lo stato insolvibilità era detto di « non solvenza ». L'altra ipotesi affermativa del regresso era quella di uno stato preesistente di non solvenza o di fallimento: tale seconda situazione viene ora contemplata nell'apposito secondo comma in cui però è eliminata l' ipotesi del fallimento, e si dispone che il delegante in tal caso « non è liberato ».

Sotto il vecchio codice la dottrina considerava la norma dell'art. 1272 come una pratica applicazione del principio per cui la risoluzione del vecchio vincolo per un qualsiasi inadempimento produce le sanzioni che si riferiscono al medesimo nuovo contratto, e non quelle ormai sepolte per sempre dalla vecchia obbligazione. Ecco perché l' insolvibilità del delegato ricadeva sul delegatario e non sul delegante, a meno che lo stato non fosse preesistente. Si riteneva che l'azione di regresso, cioè di indennità quando ammissibile, non producesse la reviviscenza della vecchia obbligazione per risoluzione tacita, sebbene fosse una azione ex causa fideiussoria tutta diversa da quella precedente.

Il progetto del 1936, nel corrispondente art. 202, lasciava quasi intatta la dizione del vecchio codice. Ora, di fronte alle cennate modificazioni di forma, vi è da domandarsi se il nuovo codice abbia inteso risolvere la questione sulla natura dell'azione, che ha un' importanza rilevante quanto alla permanenza delle eccezioni già opponibili al creditore e delle garanzie. La risposta non può essere che affermativa sia perché la nuova formulazione dice chiaramente che l'effetto liberativo del debitore originario viene posto nel nulla (e quindi rivive il vecchio debito), sia perché tale era l'intento del nuovo legislatore confermato dalla relazione.

Nell' ipotesi del secondo comma (insolvibilità originaria) la dottrina aveva interpretato restrittivamente la norma affermativa del regresso, nel senso cioè che quest'ultimo fosse ammissibile soltanto quando il creditore delegatario avesse ignorato lo stato di insolvibilità al momento della delegazione. Si osservava giustamente che con la rigida soluzione contraria si sarebbe andato contro lo spirito della disposizione e si sarebbe offerto, fuor di luogo, una garanzia a colui che aveva dimostrato di volere affrontare il rischio, e che anzi, per assumerlo, aveva voluto e forse provocato la delegazione. Invece, per la soluzione di questa delicata questione non si teneva conto della buona fede del delegante. Poiché il nuovo codice non ha mostrato di voler ripudiare tale giusta interpretazione restrittiva, essa può guardarsi anche adesso con il meritato favore.

Disputata era, poi, la nozione della « non solvenza » che il vecchio codice adottava qui come in altri analoghi casi: la « non solvibilità » allude ad uno stato di impotenza parziale o totale della garanzia generica offerta dal patrimonio del debitore. L' eliminazione dell' ipotesi del fallimento è giustificata dal fatto che essa è già compresa in quella della insolvibilità, ma è certo che questa deve risultare, se non da un' infruttuosa esecuzione, dalla prova altrimenti sicura sullo stato negativo patrimoniale.


La norma in tema di accollo

L' ultimo comma estende all'accollo liberativo le disposizioni che precedono circa la eventuale responsabilità del delegante. La situazione del vecchio debitore il quale stipula e consegue la propria liberazione è equiparata, negli effetti risolutivi sopra illustrati, a quella del delegante: ma tale responsabilità non aveva ragion d' essere quando l'iniziativa della liberazione provenisse esclusivamente dal creditore che aderisce al contratto di accollo cumulativo. In questo caso è sua la responsabilità ed è a suo carico il rischio conseguente.

Ecco perché la norma estensiva viene applicata solo al caso in cui l' adesione pura e semplice del creditore produca la liberazione automatica ai sensi del comma secondo dello stesso articolo. Non si parla dell' espromissione, ma essa deve ritenersi esclusa non soltanto dal significativo silenzio, ma per il fatto che la situazione lì è completamente diversa perché manca qualsiasi iniziativa del debitore originario, che non può essere responsabile di una imprudente liberazione dovuta esclusivamente alla libera disposizione del creditore. Ricorre la stessa ragione per cui il creditore subisce l' uguale sanzione in tema di accollo quando la liberazione dipende dalla sua espressa e personale dichiarazione.

Relazione al Libro delle Obbligazioni

(Relazione del Guardasigilli al Progetto Ministeriale - Libro delle Obbligazioni 1941)

136 A proposito degli effetti della novazione mi è parso di dover dissentire dalla formula proposta dalla Commissione reale (art. 202 del suo progetto, riproduttivo dell'art. 1272 cod. civ.) che considera sotto la specie del regresso le conse­guenze del fallimento o dell'insolvenza del debitore delegato al tempo della delegazione (passiva).
In verità, la situazione patrimoniale in cui si trovava originariamente il delegante lascia presumere che il delegatario non avrebbe accettato il nuovo debitore se la avesse cono­sciuta in modo che si ha, più che altro, un caso di inefficacia
della liberazione a favore del delegante.

Relazione al Codice Civile

(Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942)

590 Nel caso in cui, per effetto di delegazione, il debitore originario fosse liberato ma il nuovo debitore fosse insolvente nel momento in cui si era obbligato nei confronti del creditore, l'art.1272 del codice del 1865 ammetteva un'azione di regresso del creditore contro il delegante. Risolvendo la controversia sulla natura di tale azione, l'art. 1274 del c.c. dispone che in quel caso viene posta nel nulla la liberazione del debitore originario che si era prodotta per effetto della delegazione, con la conseguenza che permangono, nei limiti in cui sono state conservate, le garanzie che il debitore stesso aveva prestate. L'art. 1274 del c.c. non si applica evidentemente all'espromissione, perché in questo caso manca qualsiasi iniziativa del debitore originario, il quale non può essere responsabile del fatto che il creditore accetti un nuovo debitore liberando il primo. La regola invece si estende all'accollo, ma solo nel caso in cui la liberazione del debitore originario era condizione espressa della stipulazione a favore del creditore, perché in questo gaso si può ravvisare una responsabilità del primo debitore, mentre altrettanto non si può dire dell'altro caso in cui è il creditore che spontaneamente libera il creditore medesimo.

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