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Articolo 1275 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 31/01/2024]

Estinzione delle garanzie

Dispositivo dell'art. 1275 Codice Civile

In tutti i casi nei quali il creditore libera il debitore originario, si estinguono le garanzie annesse al credito, se colui che le ha prestate non consente espressamente a mantenerle(1).

Note

(1) Oltre che alle garanzie offerte da terzi, la norma si riferisce a quelle prestate dal debitore stesso in quanto con la sua liberazione lui diviene estraneo all'obbligazione.

Ratio Legis

Con la liberazione del debitore originario nasce un nuovo rapporto e si estingue il precedente, comprese le garanzie data la loro natura accessoria. Inoltre, il cambiamento del debitore garantito potrebbe pregiudicare i garanti, ad esempio se il terzo ha un patrimonio irrisorio: quindi i garanti non possono essere costretti a subirlo.
La norma si applica alla delegazione, all'espromissione e all'accollo.

Spiegazione dell'art. 1275 Codice Civile

La liberazione del vecchio debitore e i suoi riflessi sulle garanzie e sulla disciplina del vecchio codice

Rimandando a quanto è stato detto sull'argomento in tema di novazione oggettiva, qui è da aggiungere che il codice abrogato conteneva tre norme separate circa la sorte delle garanzie del vecchio credito in seguito alla novazione. Prima veniva quella dell'art. 1274 (nuovo art. 1232 del c.c.) per cui i privilegi e le ipoteche cadevano senz'altro laddove il creditore non ne avesse fatto riserva espressa. Vi era poi quella dell'art. 1275 che, escludendo la possibilità di tale riserva per la novazione soggettiva passiva, chiariva in tale modo come la prima norma alludesse alla novazione oggettiva. Infine, il secondo comma dell'articolo 1277, riferibile ad ogni specie di novazione, stabiliva l' estinzione riflessa ed automatica della fideiussione.

All'art. 1275 corrisponde ora questa penultima norma del capo, nella quale, anzitutto, le garanzie reali e personali vengono tutte indicate con il termine ampio e comprensivo di « garanzie annesse al credito ». La prima parte della norma è identica a quella del vecchio codice, nel senso che con la liberazione del debitore cadono senz'altro e senza possibilità di riserva le garanzie reali e la fideiussione, e si capisce perchè. Della fideiussione si è già parlato, e quel che si è detto per la novazione oggettiva vale ancor di più per l' assunzione di debito liberativa. La fideiussione non può essere distaccata arbitrariamente dal debito principale specificamente garantito: la stessa sorte seguono le garanzie reali, ma il nuovo codice aggiunge per esse - ed anche per la fideiussione - l' ovvia condizione cui è soggetta l' eccezionale conservazione, cioè il consenso espresso delle persone che lo avevano prestato.


La soluzione unitaria del nuovo codice

Nessuna distinzione ha inteso adottare il nuovo codice per questo fenomeno estintivo che è generale e necessario per tutte le forme con cui si attua una sostituzione liberativa del vecchio debitore. Tanto nella delegazione, quanto nell'accollo o nell'espromissione, la soluzione è unica, anche se, mantenendosi ferme per patto espresso o per norma dispositiva le eccezioni del vecchio debito, la sostituzione possa configurarsi come successione particolare nel debito. Alle sottili distinzioni teoriche il nuovo codice preferito la pratica soluzione unitaria che rimuove le difficoltose discriminazioni e pone le parti al coperto dalle sorprese altrimenti inevitabili. Non è più il fenomeno equivoco della vecchia novazione soggettiva che fissa le conseguenze estintive delle garanzie, ma il fatto evidente ed indiscutibile della liberazione.

Rimane irrisolto l'identico problema per la non contemplata delegazione attiva: per essa valgono i principi generali. La fideiussione cade senz'altro perché è un contratto accessorio stipulato tra il fideiussore e quel determinato creditore: se muta il titolare del diritto di garanzia, occorre, anche qui e per ragioni più radicali, un nuovo contratto tra fideiussore e nuovo creditore. Ma anche le garanzie reali devono essere nuovamente costituite con la consegna del pegno al nuovo creditore o con la stipulazione ed iscrizione personale dell'ipoteca.

Relazione al Libro delle Obbligazioni

(Relazione del Guardasigilli al Progetto Ministeriale - Libro delle Obbligazioni 1941)

Relazione al Codice Civile

(Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942)

Massime relative all'art. 1275 Codice Civile

Cass. civ. n. 1847/1974

La disposizione dell'art. 1275 c.c. in materia di accollo, delegazione ed espromissione, per cui in tutti i casi in cui il creditore libera il debitore originario si estinguono le garanzie annesse al credito, non può trovare applicazione nell'ipotesi in cui la sostituzione di un nuovo debitore a quello originario, con liberazione di quest'ultimo, avvenga a seguito di speciali disposizioni di legge o per effetto di un atto autoritativo o d'imperio, cui la volontà del creditore rimane estranea. Dalle disposizioni della L. 6 dicembre 1962, n. 1643 (art. 4) e del D.P.R. 4 febbraio 1963, n. 36 (art. 2) si evince che, con il trasferimento all'Enel del complesso dei beni organizzati per l'esercizio delle attività elettriche si attua anche il passaggio totale dei relativi rapporti giuridici — attivi e passivi — attinenti alla gestione dell'impresa elettrica; dal che può desumersi che perdurano immutate anche le garanzie (nella specie, fidejussione) che assistono i rapporti obbligatori e ad essi sono annesse.

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