Fondamento della norma
La norma risponde ad un principio fondamentale in materia di adempimento: il principio, cioè, che una volta determinata la prestazione, nella sua quantità e qualità,
il creditore ha diritto a riceverla integralmente. È chiaro che se da questa dovessero dedursi le spese che la riguardano, il creditore ne avrebbe pregiudizio. Tuttavia va subito rilevato che la regola non è applicabile ad ogni rapporto obbligatorio: innanzi tutto ad essa può derogare la volontà delle parti, cui bisogna riconoscere siffatta efficacia, non versandosi, certo, in materia d'ordine pubblico; in secondo luogo alla medesima regola la legge pone delle eccezioni come, ad es. nel caso del contratto di vendita in cui le spese, ove non sia stabilito diversamente, sono poste (
art. 1475 del c.c.) a carico del compratore che se può dirsi debitore del prezzo (ed in ciò si avrebbe un'applicazione dell'art.
1196) e, però, a sua volta creditore dell'alienante per la cosa del contratto di mandato le cui spese sono rimborsate (
art. 1790 del c.c.) dal mandante (creditore) al mandatario (debitore). È da tener presente, infine, che il principio enunciato dall'articolo in esame ha valore nei riguardi solo del creditore e del debitore e non pure dei terzi i quali abbiano, per avventura, dei diritti da far valere in base al rapporto creditorio e debitorio: così, ad es., lo Stato, per eventuali tributi da riscuotere dal debitore o dal creditore per il negozio che essi hanno posto in essere, non può vedersi opporre dal creditore la regola dell'art. 1196, poiché esso avrà diritto di riscuotere la somma dovutagli da costui e dal debitore solidalmente.