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Articolo 455 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 27/03/2024]

Efficacia della sentenza di rettificazione

Dispositivo dell'art. 455 Codice Civile

La sentenza di rettificazione non può essere opposta a quelli che non concorsero a domandare la rettificazione, ovvero non furono parti in giudizio o non vi furono regolarmente chiamati [2909](1).

Note

(1) Risulta fondamentale coordinare la disposizione con quanto previsto dall'art. 96 del d.P.R. 396/2000 (rubricato "Procedimento"): "1. Il tribunale può, senza particolari formalità, assumere informazioni, acquisire documenti e disporre l'audizione dell'ufficiale dello stato civile.
2. Il tribunale, prima di provvedere, deve sentire il procuratore della Repubblica e gli interessati e richiedere, se del caso, il parere del giudice tutelare.
3. Sulla domanda il tribunale provvede in camera di consiglio con decreto motivato"
.
La disposizione citata richiama poi gli artt. 737 ss. c.p.c. (applicabili ove compatibili) nonché, limitatamente ai soggetti cui non può essere opposto il decreto di rettificazione, l'art. 455 del c.c..

Relazione al Codice Civile

(Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942)

Massime relative all'art. 455 Codice Civile

Cass. civ. n. 28277/2018

Il procedimento camerale di rettificazione degli atti dello stato civile si conclude con una sentenza contro la quale sono esperibili gli ordinari mezzi di impugnazione ad opera esclusivamente della parte soccombente e non anche, pertanto, di terzi rimasti estranei al relativo giudizio, i cui diritti non sono pregiudicati dalla sentenza stessa. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di merito che aveva ritenuto ammissibile la richiesta della figlia naturale del "de cuius", avanzata in una controversia fondata sulla "petitio hereditatis" relativamente ad un bene ereditario, che fosse dichiarata ad essa inopponibile, perché incidente sui suoi diritti successori, la sentenza di rettificazione dell'atto di morte del padre - in ordine alla data del decesso - resa in un giudizio al quale non aveva partecipato). (Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO MILANO, 30/12/2013).

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