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Articolo 454 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 27/03/2024]

Rettificazioni

[ABROGATO]

Dispositivo dell'art. 454 Codice Civile

Articolo abrogato dall'art. 110 del d.P.R. 3 novembre 2000 n. 396.

[La rettificazione degli atti dello stato civile si fa in forza di sentenza del tribunale passata in giudicato, con la quale si ordina all'ufficiale dello stato civile di rettificare un atto esistente nei registri o di ricevere un atto omesso o di rinnovare un atto smarrito o distrutto.

Le sentenze devono essere trascritte nei registri.]

Relazione al Codice Civile

(Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942)

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