Anche questo articolo è, nella sostanza, una riproduzione dell'art. #364# del codice del 1865. Su due punti vi è stata più che una modificazione, una precisazione. Uno è quello concernente i mezzi di prova suppletiva. Dice, infatti, l'art. #364# che tale prova si può dare "
tanto per documenti o per scritture quanto per testimoni". Si discusse al riguardo se l'enumerazione dei mezzi di prova dovesse intendersi come
tassativa o semplicemente
dimostrativa; ma dottrina e giurisprudenza divennero, poi, pacifiche interpretando l'articolo nel senso che l'enumerazione fosse dimostrativa e che gli altri mezzi di prova non fossero esclusi.
Con l'emendamento recato nell'art. 452 si è voluta eliminare la possibilità di qualsiasi dubbio e si è detto esplicitamente che la prova suppletiva può essere data
con ogni mezzo, a meno che la legge stessa non abbia disposta in certi casi soltanto l'ammissione di determinati mezzi. Solo di questi ci si potrà allora valere anche per la prova suppletiva.
La filiazione, per esempio, si prova, a norma dell'art.
236, con l'atto di nascita iscritto nei registri dello stato civile e, in mancanza di questo, col possesso continuo dello stato di figlio. La legge stessa esclude, dunque, in questo caso qualsiasi altro mezzo di prova.
L'altro punto su cui vi è un emendamento è l'enumerazione degli atti per i quali si può dare la
prova suppletiva. L'art. #365# del codice del 1865 parla della "
prova delle nascite, dei matrimoni e delle morti"; nell'art. 452 del codice vigente si parla invece soltanto di "
prova della nascita e della morte". È, cioè, omessa l'indicazione dell'atto di matrimonio, non perché la regola anzidetta non funzioni anche in questo caso, ma semplicemente perché essa è già espressamente enunciata nell'art.
132, il quale dispone che "nel caso di distruzione o di smarrimento dei registri dello stato civile l'esistenza del matrimonio può essere provata a norma dell'art. 452".