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Articolo 453 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 27/03/2024]

Annotazioni

Dispositivo dell'art. 453 Codice Civile

Nessuna annotazione può essere fatta sopra un atto già iscritto nei registri se non è disposta per legge ovvero non è ordinata dall'autorità giudiziaria(1).

Note

(1) L'annotazione è una forma di pubblicità accessoria, in quanto si esegue su atti già esistenti e normalmente segue altri tipi di registrazioni, cioè iscrizione e trascrizione (così Cian-Trabucchi).
In merito, risulta utile riportare il testo del fondamentale art. 102 (Procedure di annotazione) del d.P.R. 396/2000, il quale prevede:
"1. Le annotazioni disposte per legge od ordinate dall'autorità giudiziaria si eseguono per l'atto al quale si riferiscono, registrato negli archivi di cui all'articolo 10, direttamente e senza altra formalità dall'ufficiale dello stato civile di ufficio o su istanza di parte.
2. Le annotazioni che sono eseguite in base ad atti o provvedimenti dei quali è anche prescritta la registrazione negli archivi di cui all’articolo 10 devono essere precedute dalla detta registrazione.
3. In ogni caso nelle annotazioni occorre indicare, per la registrazione negli archivi di cui all'articolo 10, l’atto o il provvedimento in base al quale esse sono eseguite.
4. Le annotazioni sono datate e sottoscritte dall'ufficiale dello stato civile.
5. Le annotazioni apposte sugli atti iscritti vanno riportate su quelli trascritti a cura dell'ufficiale dello stato civile che le ha eseguite. In caso di più trascrizioni, l'annotazione si effettua soltanto sull'ultimo atto trascritto"
.

Spiegazione dell'art. 453 Codice Civile

Questo articolo è nuovo. Il codice del 1865 tratta di annotazioni nell'art. #359# per dire come si fanno ma non dice se e quando devono essere fatte.
Opportunamente la Commissione Reale ha ritenuto che questa sia materia di diritto sostanziale e che la norma fondamentale debba essere inclusa nel codice, dove è stata effettivamente compresa con generale accordo, in quanto, per effetto delle annotazioni, avvengono mutamenti nello stato civile delle persone.
La Commissione Reale faceva espressa menzione, oltre che della legge, dei regolamenti e delle convenzioni internazionali come fonti dispositive delle annotazioni. Tale menzione è stata soppressa perché, come detto nella relazione del Guardasigilli al progetto definitivo, "la parola "legge" è nel codice usata in senso sostanziale e quindi comprende anche i regolamenti; le convenzioni internazionali, poi, acquistano efficacia nel nostro ordinamento giuridico attraverso la legge che vi dà esecuzione".

Relazione al Codice Civile

(Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942)

222 Nell'art. 453 del c.c. è stata soppressa la menzione della modificazione degli atti iscritti nei registri, contenuta nel progetto, in quanto questa è già prevista nel successivo articolo, che, parlando in genere della rettificazione, comprende in sé anche la modificazione.

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