Cassazione civile Sez. II sentenza n. 5252 del 15 marzo 2004

(2 massime)

(massima n. 1)

Nel caso di domanda inerente a rapporto obbligatorio, qualora la titolarità, in capo all'attore, del credito azionato sia controversa esclusivamente a seguito dell'eccezione del convenuto che abbia indicato il soggetto che a suo avviso sarebbe titolare, non si determina nei confronti di quest'ultimo un ipotesi di litisconsorzio necessario, atteso che in assenza di una domanda principale o riconvenzionale, che reclami un accertamento vincolante anche nei suoi confronti, il thema decidendum viene circoscritto al riscontro della fondatezza della pretesa creditoria fra l'istante e il convenuto, senza alcun effetto vincolante per il terzo. Questi, peraltro, conserva la piena ed autonoma azionabilità del proprio diritto e, ove intenda avvalersi dei riflessi positivi, od evitare i riflessi negativi che la definizione del distinto rapporto potrebbe comportargli in via mediata, è abilitato ad utilizzare gli strumenti all'uopo apprestati dagli artt. 105, 344 e 404 c.p.c.

(massima n. 2)

Poiché la petizione dell'eredità - che è un'azione reale diretta a conseguire il rilascio dei beni compresi nell'asse ereditario al momento dell'apertura della successione da chi li possiede senza titolo o in base a titolo successorio che non gli compete presuppone l'accertamento della qualità di erede dell'attore, questi può limitarsi ad offrire la prova della sua qualità ereditaria o dei diritti che gli spettano "iure hereditario" qualora siano contestati - e ciò diversamente dall'onere probatorio richiesto nella rei vindicatio, che pur avendo con la "petitio hereditatis" affinità nel petitum, se ne differenzia, postulando la dimostrazione da parte dell'attore della proprietà dei beni attraverso un serie di regolari passaggi durante il periodo necessario per l'usucapione.

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