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Articolo 442 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 27/03/2024]

Concorso di aventi diritto

Dispositivo dell'art. 442 Codice Civile

Quando più persone hanno diritto agli alimenti nei confronti di un medesimo obbligato, e questi non è in grado di provvedere ai bisogni di ciascuna di esse, l'autorità giudiziaria dà i provvedimenti opportuni, tenendo conto della prossimità della parentela [76] e dei rispettivi bisogni [438], e anche della possibilità che taluno degli aventi diritto abbia di conseguire gli alimenti da obbligati di grado ulteriore [441].

Ratio Legis

La norma concerne e regola la difficile ipotesi in cui la stessa persona debba prestare gli alimenti a più aventi diritto: si noti come il vincolo della prossimità della parentela e del grado tra obbligati non sia assoluto.

Spiegazione dell'art. 442 Codice Civile

In linea generale, se alcuno è abbiente e tale sua condizione economica possa affermarsi in termini inequivocabili, non può non valere la regola secondo cui uno stesso soggetto, nei limiti delle sue condizioni economiche, può essere tenuto a prestare gli alimenti anche ad una pluralità di bisognosi. La difficoltà sorge nell'apprezzamento di quel quantum e di quel momento oltre i quali equità vuole che si chiamino a contribuire, nei riguardi di alcuni dei bisognosi, altre persone che siano obbligate verso costoro in via successiva al primo chiamato.
La legge fornisce al giudice alcuni criteri direttivi: prossimità della parentela, considerazione comparativa dei bisogni, esistenza riguardo ad alcuni dei bisognosi di possibili obbligati di grado ulteriore. La decisione del giudice potrà escludere alcuni dei richiedenti, i quali si rivolgeranno ad altri possibili eventuali obbligati. Così, potrà ripartire il disponibile fra quelli che restano, o anche stabilire la effettiva legittimazione in testa ad uno solo.

Relazione al Codice Civile

(Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942)

Massime relative all'art. 442 Codice Civile

Cass. civ. n. 17607/2020

Ai fini della la determinazione della base imponibile per il calcolo dei contributi di previdenza ed assistenza sociale è possibile procedere alla liquidazione equitativa, quando sia certo il diritto ma non sia possibile determinare la somma dovuta, in virtù del richiamo operato dall'art. 442 c.p.c., che estende le disposizioni dettate per le controversie di lavoro alle controversie in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie, all'art. 432 c.p.c.; alla liquidazione equitativa può farsi luogo anche quando l'impossibilità di determinare la somma dovuta sia ascrivibile a fatto della parte che la invoca, la quale è gravata dal solo onere allegare e di dimostrare la sussistenza e l'entità materiale del danno.

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