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Articolo 396 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 27/03/2024]

Inosservanza delle precedenti norme

Dispositivo dell'art. 396 Codice Civile

Gli atti compiuti senza osservare le norme stabilite nell'articolo 394 possono essere annullati(1) istanza del minore o dei suoi eredi o aventi causa [1441 ss.](2).

Sono applicabili al curatore le disposizioni dell'articolo 378.

Note

(1) Nella disposizione in esame si prevede l'annullabilità degli atti di straordinaria amministrazione compiuti dall'emancipato senza il necessario consenso del curatore (pur senza doversi dimostrare alcun pregiudizio; è sufficiente il dato formale del difetto di un requisito, avendo tutti gli atti desumibili dall'art. 394 una particolare formalità imposta).
(2) I legittimati all'azione sono il minore e i suoi aventi causa; il terzo contraente non risulta invece legittimato.

Ratio Legis

La ratio della norma è quella di consentire al minore emancipato una tutela per gli atti patrimoniali compiuti senza le prescritte formalità.

Relazione al Codice Civile

(Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942)

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