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Articolo 383 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 27/03/2024]

Esonero dall'ufficio

Dispositivo dell'art. 383 Codice Civile

Il giudice tutelare [344](1) può sempre esonerare [43, 45] il tutore dall'ufficio, qualora l'esercizio di esso sia al tutore soverchiamente gravoso(2) e vi sia altra persona atta a sostituirlo [352](3).

Note

(1) La competenza spetterà all'ufficio del giudice tutelare che aveva provveduto alla nomina, e sarà reclamabile innanzi al tribunale per i minorenni.
(2) L'esonero potrà avvenire in seguito a specifica istanza dello stesso tutore, il quale alleghi propri problemi di salute, a causa dell'età avanzata o per altri motivi sopravvenuti (come il trasferimento in altro luogo per motivi di lavoro, che causi impedimento al corretto svolgimento dell'ufficio).
(3) Il secondo presupposto, che proroga l'ufficio del precedente tutore impedito, è l'aver trovato un soggetto idoneo a sostituire il tutore, onde evitare una vacatio dei delicati compiti.

Brocardi

Tutoris officium ex sola voluntate pupilli non finiri, certissimum est

Spiegazione dell'art. 383 Codice Civile

L'esonero, disciplinato dall'art. 383, è affine alla dispensa facoltativa. Viene accordato dal giudice tutelare, e presuppone due condizioni:
  1. che l'esercizio dell'ufficio tutelare sia diventato per il tutore troppo gravoso;
  2. che vi sia altra persona atta a sostituirlo.
La formula generica dell'art. 383 è quanto mai opportuna perché consente al giudice tutelare di tenere conto, nei singoli casi, delle ragioni che consigliano, nell'interesse dell'ufficio di tutela, di esonerare il tutore quando l'esercizio delle funzioni sia divenuto per esso soverchiamente gravoso.
Si richiede però che vi sia altra persona atta a sostituirlo, e ciò per evitare la vacanza dell'ufficio, o che le delicate funzioni tutelari siano affidate a persona inetta: cosicché, per quanto gravoso sia l'esercizio di tali funzioni, il tutore non può essere esonerato finché il giudice tutelare non ritenga di potere affidare l'ufficio ad altra persona.
L'esonero era disciplinato nell'art. #276# del codice del 1865, sotto la forma di dispensa facoltativa su richiesta del tutore (qualora il tutore consentiva a rassegnare l'ufficio) concessa dal consiglio di famiglia nell'interesse del minore, e sottoposta ad omologazione del tribunale, se la deliberazione non fosse stata presa a voti unanimi. Il sistema adottato dal codice vigente, in armonia ai nuovi principi accolti, è più elastico, rimettendo all'organo direttivo delle tutele di valutare caso per caso, senza essere vincolato a rigide formalità, le cause che consigliano, nell'interesse dell'ufficio, di esonerare il tutore dalle sue funzioni.

Relazione al Codice Civile

(Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942)

187 Non si è creduto necessario di chiarire con una apposita disposizione, come era stato proposto, che il tutore, il quale chiede di essere esonerato, deve continuare l'esercizio della tutela finchè il nuovo tutore non abbia assunto le funzioni. Tale concetto discende logicamente dalla natura dell'ufficio tutelare, che costituisce un munus publicum, ed è del resto già affermato nell'art. 353 a proposito della domanda di dispensa.

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Antonino G. chiede
giovedė 13/01/2011

“Nel caso di istanza di esonero dall'Ufficio di Tutore e di Pro-tutore, adducendo motivi personali e/o di lavoro (nel caso del Tutore) e di salute (nel caso del Pro-tutore), questi motivi devono necessariamente essere documentati al Giudice? Grazie. Cordiali saluti.”

Consulenza legale i 02/02/2011

L’art. 426 del c.c. stabilisce il limite massimo di durata dell’ufficio del tutore, che, però, non si applica a chi abbia uno stretto rapporto (di parentela/convivenza) con l’incapace.
Il tutore che fa istanza per essere esonerato dall’ufficio dovrà necessariamente documentare la sua richiesta, trattandosi di un munus di pubblico interesse.
Anche il protutore, che rappresenta l'incapace in caso di conflitto di interessi di quest'ultimo con il tutore e che può, inoltre, sostituire il tutore per gli atti urgenti qualora questi venga a mancare o abbia abbandonato la funzione, può allo stesso modo chiedere l’esonero, previa dimostrazione della giusta causa. Egli non può, però, presentare la richiesta di esonero contestualmente a quella del tutore, dovendone fare le veci: il protutore rimane, infatti, in carica almeno per il tempo necessario alla sostituzione del tutore assente. In questo caso, spetterà al protutore promuovere la nomina del tutore.